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Pubblicato il 21 Maggio, 2025

Di Ing. Riccardo Borghetto, Amministratore Unico di Lisa Servizi

Qualche tempo fa avevamo pubblicato un post relativo al regime transitorio previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di formazione sulla sicurezza. Probabilmente a causa di una lettura affrettata e dando per scontato ciò che era già avvenuto in passato, ci è sfuggito un aspetto importante: per quei corsi che non erano contemplati nei precedenti accordi, di fatto non è previsto alcun regime transitorio. Ci riferiamo nello specifico a corsi relativi all’utilizzo di attrezzature quali CRF, CMM, carroponti e agli spazi confinati.

Ringrazio Marco Zanchin per averci segnalato questa criticità.
Mi scuso per l’imprecisione riportata, ma non immaginavo che il legislatore potesse commettere una svista simile. D’altra parte, finora non ho ancora visto discussioni su questo specifico punto.

Riporto di seguito il testo della parte VII, punto 2 (“Disposizioni transitorie”, pag. 117), limitandomi all’estratto relativo agli spazi confinati, ma lo stesso contenuto si applica anche alle tre attrezzature sopra indicate:

… il corso di formazione di cui alla parte II, punto 7, del presente accordo deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione… già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti. Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

Il problema rilevante è che i corsi già erogati dagli enti di formazione, pur avendo contenuti conformi al nuovo accordo ma con durata inferiore e privi dei requisiti previsti per docenti e procedure, risultano riconosciuti solo se conclusi prima dell’entrata in vigore dell’accordo. Subito dopo l’entrata in vigore, questi corsi non saranno più considerati validi.

Il termine di 12 mesi indicato per completare il corso risulta di fatto inutile poiché, trattandosi di corsi abilitanti, in assenza dell’abilitazione il lavoratore non può utilizzare l’attrezzatura. Questo implica che, se assumo un lavoratore dopo l’entrata in vigore, devo necessariamente organizzare immediatamente un corso conforme.

Pertanto, subito dopo la pubblicazione del nuovo accordo in Gazzetta Ufficiale, gli enti di formazione dovrebbero immediatamente proporre solo corsi pienamente conformi all’accordo, il cui contenuto definitivo, tuttavia, sarà noto solo al momento della pubblicazione.

In sostanza, gli enti di formazione non avranno alcun margine temporale per adeguarsi.
Questo aspetto non risulta coerente con quanto accaduto in passato, quando, davanti all’introduzione di nuove regole più restrittive, era stato concesso un periodo transitorio per permettere alle aziende di organizzarsi.

Auspichiamo che possano essere introdotte modifiche per consentire a tutti gli attori coinvolti di prepararsi adeguatamente.

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