Pubblicato il 08 Luglio 2015

29/10/09 Ecco le principali sanzioni a carico del produttore e dell’utilizzatore di sostanze chimiche, IN VIGORE DAL 9 ottobre 2009, e riguardanti solamente le SDS: - da 15000 a 90000 € a carico del DDL che non rende accessibili ai lavoratori SDS e informazioni equivalenti (violazione a art.35 REACH). - da 15000 a 60000 € a carico dell’utilizzatore a valle per mancata redazione della Relazione sulla Sicurezza Chimica qualora il proprio uso non sia presente tra gli scenari di esposizione riportati dal produttore nella SDS (violazione a art.37-38-39 REACH). - da 10000 a 60000 € a carico del produttore per (violazione a art.7-31-32-33-34-35-36 REACH): - mancata fornitura della SDS; - mancata comunicazione di informazioni per quei prodotti dove non è prevista la SDS; - mancato aggiornamento della SDS nel caso di nuovi pericoli; - omissione degli scenari di esposizione. - da 5000 a 30000 € a carico del produttore di articoli per omessa comunicazione della presenza di sostanze estremamente problematiche (SVHC) nei propri manufatti. - da 3000 a 18000 € a carico del produttore per (violazione a art.7-31-32-33-34-35-36 REACH): - mancato aggiornamento della SDS; - mancata fornitura della SDS in italiano. Con riferimento alle sanzioni precedenti si ricordano di seguito alcuni aspetti. Le SDS devono essere fornite obbligatoriamente o dietro richiesta, gratuitamente e nella lingua dell’utilizzatore, solo per sostanze/preparati di cui all’art. 31 REACH: - sostanza o preparato classificato come pericoloso (Direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE) - sostanza PBT o vPvB o inclusa in Allegato XIII - sostanza inclusa nell’Allegato XIV - sostanza con un limite di esposizione comunitario Qualora un preparato non sia classificato pericoloso (Direttiva 1999/45/CE – abrogata dall’art. 60 Regolamento 122/2008/CE, “CLP”), la SDS deve essere inviata su richiesta dell’utilizzatore a valle (art.31 comma3). Per le sostanze non pericolose o i preparati non pericolosi, di cui all’art. 32, il fornitore non deve predisporre la SDS e consegnarla al destinatario ( come previsto dall’art. 31, comma 3, lett.a) ), né fornirla a richiesta (come previsto dall’art. 31, comma 3, lett.a) ). Tuttavia l’art. 32 sancisce l’obbligo per il fornitore di fornire una quantità minima di info all’utilizzatore a valle: - eventuale numero di registrazione - eventuale autorizzazione - precisazioni sulle restrizioni d’uso - altre info Non è indispensabile dettagliare l’esatta composizione del preparato Vanno indicate solamente le sostanze pericolose ed in particolare se eguagliano o superano un limite di soglia – concentrazioni limite definite dalla Direttiva 199/45/CE art. 3, in base all’Allegato I Direttiva 67/548/CEE. Si ricorda che la SDS deve contenere: Valutazione della Sicurezza Chimica (CSA) - per quantità> 10 ton/anno (art. 14) - deve riguardare tutti gli usi identificati - deve considerare tutte le fasi del ciclo di vita della sostanza Relazione sulla Sicurezza Chimica (CSR) – contenuti all’Allegato I REACH - valutazione dei pericoli per la salute umana - valutazione dei pericoli per la salute umana a causa delle proprietà chimico-fisiche - valutazione dei pericoli per l’ambiente - valutazione PBT e vPvB - valutazione dell’esposizione e caratterizzazione del rischio, qualora venga identificato un pericolo negli step precedenti L’utilizzatore a valle, se previsto, riceve la SDS con in allegato gli scenari d’esposizione: - deve decidere se l’uso previsto è contemplato nello scenario di esposizione - in caso negativo deve predisporre una CSR per l’uso non contemplato non è tenuto a predisporre una CSR quando: - la sostanza non è pericolosa - non sussiste l’obbligo di preparare la CSR da parte del produttore/importatore (quantità<10ton/anno) - la quantità in gioco è <1ton/anno (previa comunicazione all’Agenzia) - le misure di valutazione dei rischi sono più rigide di quelle raccomandate dal produttore/importatore - il preparato contiene almeno la sostanza pericolosa in concentrazione inferiore ai limiti - utilizza la sostanza per attività di R&S a condizione che i rischi per la salute e l’ambiente siano controllati (previa comunicazione all’Agenzia)

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