Pubblicato il 08 Aprile 2021

Aggiornamento protocollo anti contagio covid-19 2021

Aggiornamento protocollo anti contagio covid-19 2021

Il governo, le parti sociali e le istituzioni hanno apportato un aggiornamento del protocollo anti contagio covid-19 in data 6/4/2021 per tenere conto dell’evoluzione della pandemia e delle conoscenze che nel frattempo si sono rese disponibili.

Diciamo subito che ci sono alcune modifiche rilevanti, sopratutto in ambito formazione sicurezza e nel ruolo del medico competente. Ci soffermiamo sulle modifiche più importanti:

Punto 2: ingresso in azienda

Vengono elencate le norme che si sono susseguite nel tempo. Viene inoltre modificata la modalità per la riammissione in azienda di un lavoratore che è stato positivo da covid-19:

- La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

 

Punto 3: Modalità di accesso dei fornitori esterni

Praticamente invariato. Si richiama l’importanza del trattamento dei dati personali: “nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali. “

 

Punto 4: Pulizia e sanificazione in azienda

Si aggiorna la normativa specifica “l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la Circolare del Ministero della salute 17644 del 22 maggio 2020”

 

Punto 5: Precauzioni igieniche personali

Viene aggiunto “- è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni del OMS”

Aggiornamento protocollo anti contagio covid-19 2021

Punto 6: Dispositivi di protezione individuali

E’uno dei punti con maggiori modifiche. C’è un maggior dettaglio sulla definizione dei DPI da utilizzare e in particolare sono definiti come DPI anche le mascherine chirurgiche.

Da notare anche il punto in cui si stabilisce “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore”

Punto 7: Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack)

Invariato

Punto 8: organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)

 

In questo punto ci sono alcune modifiche interessanti che interessano le trasferte. Nella precedente stesura era scritto “sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate” nella nuova versione le trasferte sono consentite ma ci deve essere una valutazione “In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.”

Punto 9: gestione entrata e uscita dei dipendenti

Invariato

Punto 10: spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

In questo punto vi sono alcune modifiche, in pratica la sostituzione del solo distanziamento sociale con l’uso della mascherina chirurgica o DPI superiori.

“- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un’adeguata pulizia/areazione dei locali”

Formazione:

Viene eliminata la previsione in base alla quale il mancato completamento dell'aggiornamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro non avrebbe comportato l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione. In pratica è obbligatorio procedere con gli aggiornamenti.

interessante quanto afferma Aifos: "Alla luce delle novità apportate con l'aggiornamento del Protocollo, e considerate le differenti interpretazioni delle precedenti normative in merito alla validità degli attestati di formazione durante il periodo di emergenza sanitaria, si consiglia vivamente di recuperare quanto prima la formazione scaduta nell’arco temporale della pandemia, al fine di evitare l’insorgenza di eventuali dubbi interpretativi e di sanare le posizioni ad oggi in sospeso."

Viene chiarito (c'era anche nell'ultimo DPCM) che si può fare formazione in ambito sicurezza e salute sul lavoro, esclusivamente per i lavoratori dell’azienda. Anche qui, come nel DPCM 2 Marzo 2021 continua ad esserci l’errore del riferimento al documento dell’Inail “«Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» che è del tutto non pertinente con la formazione, invece non si fa riferimento al protocollo per la formazione contenuto nelle linee guida Regionali.

Questo mi fa pensare che nessuno tra i tanti soggetti che si sono riuniti, abbia letto il documento dell’Inail.

Ecco il testo:

“Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del Dpcm 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.”

Punto 11: gestione di una persona sintomatica in azienda

Praticamente invariato. Viene specificato l’obbligo di coinvolgere il medico competente

 

Punto 12: Sorveglianza sanitaria/Medico competente

Praticamente riscritto totalmente. Viene dato al medico competente un ruolo più centrale e maggiori compiti: “Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili..” e “Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena”

Viene inoltre specificato l’obbligo della visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi nel caso del ritorno al lavoro dei lavoratori positivi

“La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.

- Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

- Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza.

- Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021.

- Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai “contatti stretti”, così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.

- La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità”

 

Punto 13: Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

Praticamente invariato

 

Scarica l’aggiornamento del protocollo anti contagio covid-19 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condividi:

Formazione professionale per la tua crescita.

Lisa Servizi è un Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Veneto in ambito di Formazione Continua, e offre formazione di alto livello attraverso la business unit dedicata, che propone corsi interaziendali a catalogo, corsi aziendali personalizzati, e-learning e training su campi prove.

Rimani informato sugli aggiornamenti di settore

Iscriviti alla Newsletter!

Segui da vicino le novità di Lisa Servizi, rimani aggiornato su eventi e servizi. Promettiamo di inviarti solo contenuti che troverai sicuramente interessanti.

Nome*
Email*