Pubblicato il 26 Settembre 2011

Accordo interconfederale attuazione D.lgs. 81/08

Accordo interconfederale attuazione D.lgs 81/08
E’ stato firmato il 13/9/2011 l’accordo interconfederale attuazione D.lgs 81/08 tra CGIL, CISL, UIL da una parte e CNA, Confartigianato Imprese, Casaartigiani e CLAAI dall’altra.
Tale accordo definisce le relazioni sindacali, gli assetti degli organismi paritetici e nello specifico le modalità di utilizzo e gestione delle risorse per l’RLS e l’RLST e per la formazione alla sicurezza.

L’accordo interconfederale attuazione D.lgs 81/08 ha valore cogente solamente per gli iscritti alle associazioni indicate.

Tra le parti più interessanti dell’accordo vi è l’affermazione che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) operante nella bilateralità artigiana è “la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano” il che fa pensare che quella dell’RLST è la direzione verso cui intendono andare “e in tal senso sono impegnate affinchè tale modello si affermi in maniera generalizzata.

Le parti concordano che l’RLST venga istituito in tutte le imprese fino a 15 lavoratori.

Nelle imprese fino a 15 dipendenti l’RLST opera qualora non sia stato eletto l’RLS aziendale ma a scadenza mandato di quest’ultimo “gli stessi sono rieleggibili solo qualora le parti sociali di riferimento concordino la prosecuzione dell’RLS aziendale”.

Questo passo a noi pare discutibile ma il testo recita proprio cosi.

L’accordo stabilisce inoltre alcune incompatibilità.

Non possono essere eletti RLS ne elettori : i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari.

Viene anche definito che l’RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.


Tempistica


Vengono definiti i tempi per gli accordi attuativi a livello Regionale e in particolare il numero degli RLST per ciascuna provincia.


Accesso ai documenti


I documenti (valutazione rischi, macchine, impianti ecc) che per legge devono essere messi a disposizione degli RLS, deve essere “trasmessa per conoscenza presso la sede degli organismi paritetici” (!)


Gli RLST dovranno invece predisporre un “programma di lavoro e di attività periodico” trasmesso con 30 gg di anticipo agli Opta (organismi paritetici territoriali dell’Artigianato).

L’accesso in azienda è consentito con preavviso scritto di almeno 6 gg (all’associazione datoriale di riferimento).

Viene ribadito quanto era via in vigore in merito ai permessi retribuiti per gli RLS per lo svolgimento della loro attività consistenti in 40 ore annue.

 

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