Autorizzazione operazioni di recupero R12
Sono stati emanati gli indirizzi operativi agli uffici per il rilascio dell’autorizzazione operazioni di recupero R12 dei rifiuti, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/11 dalla Commissione Tecnica Provinciale Ambiente, nella seduta del 7/6/11.
In particolare si segnala l’art. 39 comma 5, modifica All. C del D.Lgs. n. 152/06, relativo alle operazioni di recupero R12. Il nuovo allegato introduce delle note esplicative, tra le quali si evidenzia la nota 7 relativa all’operazione di recupero R12, che recita: “in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccamento, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle Operazioni da R1 ad R11”.
Così facendo selezione e cernita di rifiuti, che possono comportare un cambio del codice C.E.R., vengono definite a tutti gli effetti come operazione di recupero R12, e non essendo queste attività espressamente elencate tra quelle che possono essere svolte in procedura semplificata (D.M. 5/2/98 s.m.i.), devono per forza di cose richiedere l’ autorizzazione operazioni di recupero R12 ordinaria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i..
Per le organizzazioni che già operano e hanno dato comunicazione possono continuare ad operare cernita e selezione di rifiuti secondo il Certificato di iscrizione rilasciato dalla Provincia, fino alla sua naturale scadenza dello stesso o, modifica anche su richiesta della Ditta e/o per cause di forza maggiore.
Le nuove organizzazioni che intendono eseguire selezione e cernita dei rifiuti devono richiedere l’ autorizzazione alle operazioni di recupero R12 ordinaria.