Dopo la proroga del 2012 (dal 30/6 al 31/12) arriva una ulteriore proroga al 30/6/2013 dell’obbligo di sostituire l’autocertificazione della valutazione dei rischi con la valutazione vera e propria, o dell’utilizzo delle procedure standardizzate.
La proroga è arrivata tramite l’approvazione delle tante proroghe inserite nel decreto “stabilità” approvato il 21/12/2012. Tra i moltissimi adempimenti, al comma 388 vi è anche la proroga della possibilità di autocertificare gli obblighi di valutazione dei rischi di cui all’art 29 comma 5 D.lgs 18/08 per le PMI fino a 10 lavoratori.
Risulta invece non prorogato il comma 6 che recita
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. –