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Pubblicato il 21 Febbraio, 2019

ASR 21/12/2011 commento ing. Borghetto

ASR 21/12/2011 accordo Stato Regioni formazione

Gli accordi Stato Regioni sulla formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e Datori di Lavoro RSPP sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 8 del 11 Gennaio 2012.

Entrano in vigore il 26/1/2012

L’entrata in vigore dell’accordo è quella che determina lo spartiacque tra il regime “vecchio” e quello “nuovo”. I nuovi accordi Stato Regioni consentono di poter erogare la formazione secondo il vecchio regime, entro un anno dalla data spartiacque (26/1/2012) purchè approvati in modo formale “prima”.

L’accordo per la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti, così recita:

 “.. In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato – entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi”.

Ricordiamo che il nuovo accordo stabilisce degli orari minimi di 8-12-16 ore di formazione per i lavoratori, 8 ore per i preposti e 12 per i dirigenti.

In sostanza c’è pochissimo tempo (fino al 26/1/2012) per poter beneficiare del regime transitorio,  redigere piani formativi e approvarli formalmente, anche se con meno ore ore rispetto al nuovo accordo Stato Regioni. Per essere  sicuri che non sia contestabile la data, meglio che l’atto di approvazione sia con data certa, ad esempio mediante invio PEC (posta elettronica certificata).
 

PERO’:

Qualche azienda potrebbe pensare di cavarsela con qualche corso di un’ora o poco più ed essere a posto, magari evitando la verifica dell’apprendimento ecc. Da questo punto di vista anche se “formalmente” si è a posto, si può non essere a posto in caso di contestazioni a seguito di infortunio.

Mentre è difficile contestare ad una azienda una formazione effettuata in conformità ad un regolamento molto dettagliato come l’accordo Stato Regioni sulla formazione, cosi non è per una azienda che rediga un piano di formazione di propria scelta e nei fatti evidentemente sottodimensionato. Ricordiamo che gli obblighi della formazione, ancorchè non definiti in dettaglio nel testo unico sicurezza(D.lgs 81/08) sono comunque presenti, e sono sanzionati penalmente.
 

QUINDI

E’ possibile per  le aziende evitare di effettuare la formazione in conformità al nuovo regolamento, solo in sede transitoria di prima applicazione. Per farlo basta redigere un piano formativo “serio” e quanto più vicino possibile anche nelle metodologie didattiche a quanto indicato negli accordi, farlo approvare con data certa prima del 26/1/2012. Tale piano si deve concludere assolutamente prima del 25/1/2013.

Lisaservizi eroga corsi di formazione per i lavoratori conformi all’accordo ASR del 21/12/2011

 

ASR 21/12/2011 accordo Stato Regioni formazione

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