Il 31 dicembre 2014 scade il termine entro il quale si deve aver finito i lavori di adeguamento alla normativa verticale di prevenzione incendi e aver presentato al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente la rispettiva SCIA antincendio.
Il termine del 31 dicembre 2014 si applica a quelle strutture ricettive alberghiere:
- con oltre venticinque posti letto;
- esistenti alla data dell’11 maggio 1994;
- non a norma con la normativa di sicurezza antincendio (vedi Decreti Ministeriali 9 aprile 1994 e 6 ottobre 2003);
- che hanno aderito al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi (Decreto Ministeriale 16 marzo 2012),
Sanzioni
La mancata presentazione, entro il 31 dicembre 2014 della SCIA antincendio (caso specifico di questa notizia), o della domanda di rinnovo entro i 5 anni dalla presentazione della SCIA (categorie A e B) o dalla data di scadenza del CPI per la categoria C, o comunque quando l’attività non sia a norma dal punto di vista antincendio, le sanzioni possono essere:
- sanzione penale dell’arresto sino a un anno o la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.582 euro;
- la facoltà per il Prefetto di disporre la sospensione dell’esercizio dell’attività della struttura ricettiva alberghiera sino all’adempimento dell’obbligo.