Amianto: linee interpretative per attività lavorative con esposizione all’amianto
Con la Delibera della G.R. 15/03/2011, n. 265, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 26 del 05/04/2011, la Regione Veneto ha adottato linee interpretative regionali per la sorveglianza sullelavorazioni con esposizione all’amianto, ai sensi del Titolo IX, Capo III, del D. lgs 81/2008.
Le suddette linee interpretative regionali superando le precedenti indicazioni regionali in materia, prevedendo forme semplificate di comunicazione all’organo di vigilanza tenendo conto dei casi di urgenza e delle ipotesi di esposizioni sporadiche a debole intensità (ESEDI).
Il documento prende in considerazione le seguenti tipologie di attività:
– esposizioni sporadiche e di debole intensità: attività per cui non è prevista alcuna segnalazione;
– attività lavorative con rischio di esposizione ad amianto, escluse rimozione e demolizione, con obbligo di notifica;
– attività lavorative di demolizione o rimozione dell’amianto con obbligo di presentazione del piano di lavoro;
– attività lavorative di demolizione o rimozione dell’amianto, con obbligo di presentazione del piano di lavoro, in casi di urgenza.
Vengono inoltre definite l’attivita di vigilanza in fase preventiva e in corso d’opera, le modalità per la restituzione delle aree a conclusione dei lavori di bonifica e le procedure di controllo in sede dei materiali contenenti amianto.
Il provvedimento reca infine in allegato un elenco dei contenuti del piano di lavoro per demolizione o rimozione di materiali contenenti amianto, ai sensi dell’art. 256 del citato D. Leg.vo 81/2008.