Aggiornamento antincendio
il 4 ottobre 2023 scade la formazione di chi ha svolto il corso prima del 4 ottobre 2017
Come stabilito dal DM 2 Settembre 2021, gli addetti antincendio che hanno svolto il corso, o l’ultimo aggiornamento, prima del 4 ottobre 2017 dovranno seguire i corsi di aggiornamento entro il 4 ottobre di quest’anno.
Com’è strutturato il corso di aggiornamento antincendio ai sensi del DM 2 Settembre 2021?
Addetti antincendio delle aziende di Livello 3: 8 ore suddivise in 3 ore di pratica e 5 di teoria;
Addetti antincendio delle aziende di Livello 2: 5 ore suddivise in 2 ore di teoria e 3 di pratica;
Addetti antincendio delle aziende di Livello 1: suddivise in 2 ore di pratica.
Le parti teoriche possono essere svolte in video conferenza sincrona (FAD), in presenza e possono essere strutturate anche ricorrendo a materiali multimediali e strumenti informatici. Non è valida la formazione in e-learning.
La parte pratica dovrà essere obbligatoriamente svolta in presenza ricorrendo a esercitazioni pratiche anche per le aziende di Livello 1.
Come scegliere il livello di formazione secondo il D.M. 2/9/2021?
L’allegato 3 del Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 elenca le tipologie di aziende che ricadono nei rispettivi livelli.
Attività di Livello 3:
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Stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
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Fabbriche e depositi esplosivi
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Centrali Termoelettriche
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Impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili
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Impianti e laboratori nucleari
L’elenco completo delle attività di Livello 3 è presente nell’ Allegato 3 Art. 5 Comma 1 Del DM 2 settembre 2021.
Attività di Livello 2:
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Luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151, con esclusione delle attività di Livello 3;
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Cantieri temporanei e mobili dove si conservano e utilizzano sostanza infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli all’aperto.
Attività di Livello 1:
Attività non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti (Livello 1 e Livello 2) in generale, dove le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
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