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Pubblicato il 29 Ottobre, 2025

Il recepimento in Italia della direttiva (UE) 2023/2668 che modifica la direttiva 2009/148/CE

Il contesto Europeo in sintesi

In Europa l’amianto genera un tasso di mortalità ancora molto alto.

Come riportato dal volume Inail “La Direttiva Europea 2023/2668: contenuti e novità sulla tutela dei lavoratori esposti ad amianto”, che segnaliamo, in 27 paesi della Comunità Europea oltre 71.000 decessi di lavoratori sono collegate a passate esposizioni all’amianto. Il 78% dei tumori riconosciuti come professionali negli Stati Membri è connesso all’amianto.

In questo contesto la Direttiva 2023/2668 mira a raggiungere un’“Europa libera dall’amianto” entro il 2032.

Il recepimento in Italia

A inizio ottobre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto che recepisce la Direttiva Europea con un Decreto Legislativo “Recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro”. Ricordiamo che il termine per il recepimento da parte degli stati membri della Direttiva UE 2023/2668 scade il 21 dicembre 2025.

Il provvedimento, approvato l’8 ottobre, introduce significative modifiche al D.L.gs. 81/2008, Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Di seguito riportiamo le principali novità:

Riduzione immediata del Limite di Esposizione (OEL) dei lavoratori all’amianto. Nessun lavoratore potrà essere esposto a una concentrazione superiore a 0,01 fibre/cm3 calcolata come media ponderata nel tempo TWA di 8 ore). Il limite precedente era di 0,1 fibre per cm3.

Dal 21 dicembre 2029 la misurazione delle fibre di amianto dovrà essere operata mediante microscopia elettronica (SEM) o metodi alternativi equivalenti, con la soppressione della possibilità di misurazione tramite microscopia ottica.

Conteggio delle Fibre Sottili (Dal 21 dicembre 2029): Sempre dal 21 dicembre 2029, nella misurazione sono prese in considerazione anche le fibre di amianto di larghezza inferiore a 0,2 micrometri.

La Direttiva consente, in alternativa all’estensione del conteggio delle fibre sottili, l’applicazione di un valore limite pari a 0,002 fibre/cm3

 Valutazione del Rischio e Rimozione Prioritaria

  • Priorità alla Rimozione: Viene introdotta una disciplina specifica che pone un criterio di priorità per la rimozione dell’amianto (o di materiali contenenti amianto) rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica.
  • Identificazione Preventiva (Screening): Prima dell’inizio dei lavori relativi a edifici (inclusi lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione), il datore di lavoro deve adottare ogni misura necessaria per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto. Per edifici realizzati prima della L. n. 257 del 1992, la disciplina sull’acquisizione delle informazioni è integrata, prevedendo in alcuni casi anche accertamenti.
  • Estensione della Cessazione dei Lavori: I princìpi di immediata cessazione dei lavori e l’adozione di misure di protezione, già stabiliti in caso di superamento dei valori limite, sono estesi anche ai casi in cui vi sia motivo di ritenere che materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori siano stati coinvolti e possano sprigionare polvere di amianto.

Ambito di Applicazione e Deroghe (ESEDI)

  • Soppressione delle Deroghe ESEDI: Vengono soppresse le deroghe previste per le lavorazioni comportanti Esposizioni Sporadiche E di Debole Intensità (ESEDI), ad esclusione della deroga relativa all’obbligo di notifica all’organo di vigilanza.
  • Ampliamento dell’Applicazione: L’ampliamento del campo di applicazione correlato alla soppressione delle deroghe ESEDI porta all’ampliamento dell’ambito dei lavoratori che devono essere iscritti nel registro degli esposti e che devono essere sottoposti a visita medica al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Formazione e Conservazione dei Dati

  • Formazione Obbligatoria Rafforzata: Le norme in materia di formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti vengono modificate. La formazione deve essere adattata alle caratteristiche della mansione e ai metodi di lavoro specifici. Si richiede un’ulteriore formazione specifica per i lavori di demolizione o rimozione.
  • Conservazione Estesa della Documentazione: La documentazione relativa ai lavoratori (elenco dei lavoratori, data dell’ultima visita medica, certificati di formazione) deve essere conservata per almeno quarant’anni.

Registro Malattie Professionali

  • Ampliamento del Registro INAIL: Viene esteso l’ambito della sezione del registro nazionale dell’INAIL relativa alle neoplasie di sospetta origine professionale. La sezione, che prima riguardava i soli casi di mesotelioma, viene ampliata per ri comprendere tutte le patologie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto. Oltre al mesotelioma, l’allegato include: asbestosi, cancro del polmone, cancro gastrointestinale, cancro della laringe, cancro delle ovaie e malattie pleuriche non maligne.

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