Interpello preposto alla sorveglianza ponteggi
In data 29/12/2015 è stato formulato l’interpello 16/2015 con risposta ad un quesito formulato da ANCE relativo alla corretta definizione di preposto alla sorveglianza ponteggi ai sensi dell’art 136 D.lgs 81/08 e relativi requisiti in ambito formazione.
La risposta al quesito ripercorre la definizione di preposto (art 2), gli obblighi contenuti nell’articolo 19 e gli obblighi dell’art 136 che sono specifici per l’attività di montaggio/smontaggio ponteggi. Quest’ultima specifica attività è una di quelle (poche) in cui la presenza di un preposto è obbligatoria. “il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tale attività , che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purchè abbia seguito gli appositi corsi di formazione.”
Il preposto addetto alla sorveglianza nell’ambito del montaggio/smontaggio ponteggi è quindi soggetto agli obblighi di formazione specifica in qualità di preposto. Ci sono altre attività pericolose in ambito cantieri in cui è obbligatoria la presenza di un preposto: costruzione, sistemazione, smantellamento di una paratoia o un cassone, e demolizioni. In tutti questi casi è obbligatoria la formazione integrativa e specifica del preposto (art 37 comma 7)
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