30/11/2010: scadenza REACH e CLP
A norma del regolamento CE n. 1907/2006, il REACH, per il 30 novembre 2010 è fissata la prima scadenza relativamente alla registrazione per:
– le sostanze prodotte o importate al di sopra della soglia di 1000 t/anno,
– le sostanze pericolose per l’ambiente importate o prodotte/importate al di sopra della soglia di 100 t/anno,
– le sostanze CMR prodotte o importate al di sopra di 1 t/anno.
La tassa da versare per provvedere alla registrazione dipende dalla dimensione dell’azienda e dalla fascia di tonnellaggio. A titolo di esempio, un’azienda che produce o importata una sostanza al di sopra della soglia di 1000t/anno, dovrà versare grossomodo per ogni sostanza soggetta a registrazione, 8000€ se si tratta di una piccola impresa, 16000€ per l’impresa di medie dimensioni, fino ad arrivare a 23000€ per una grande impresa.
L’ECHA si riserva di fornire il numero di registrazione entro 3 mesi dall’avvenuto pagamento della tariffa.
Mentre per quanto riguarda il regolamento CE n. 1272/2008, il CLP, a partire dal 1 dicembre di quest’anno, sarà possibile provvedere alla notifica.
La notifica riguarda tutte le sostanze immesse sul mercato prima del 1 dicembre, se sono soggette a registrazione o se sono pericolose o se sono pericolose e presenti all’interno di una miscela determinando la pericolosità della miscela, e immessa sul mercato.
A partire da tale data la notifica di classificazione ed etichettatura andrà effettuata entro 1 mese dall’immissione sul mercato, quindi la prima scadenza per la notifica sarà il 3 gennaio 2011
(poiché il 1 gennaio è un sabato).
Tale notifica NON è dovuta se la classificazione e l’etichettatura della sostanza sono già state comunicate all’interno di un dossier di registrazione inviato per il REACH:
– per chi deve registrare entro il 30 novembre:
o nella registrazione deve indicare la vecchia classificazione.
o può indicare la classificazione CLP.
o altrimenti deve notificare entro 3/01/2011
– per chi deve registrare nei prossimi anni (2013 o 2018):
o deve notificare entro 3/01/2011
Ma attenzione, perché, se dal punto di vista del REACH, sono tenuti alla registrazione solamente quei soggetti che importano o producono una sostanza al di sopra di 1 t/anno, la notifica va fatta a prescindere dalla fascia di tonnellaggio e per chi immette sul mercato tale sostanza prima del 1 dicembre 2010, deve notificare entro il 3/01/2011.
Quindi anche quei soggetti il cui dead-time è più lontano (2013 o 2018), sono tenuti a provvedere alla notifica, presentando un set minimo di informazioni, che in particolare riguardano la classificazione e l’etichettatura.
Se da una parte le Aziende si trovano in difficoltà a coordinarsi e a produrre le informazioni necessarie, dall’altra l’ECHA, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, avvisa che può concedere una deroga, ma limitatamente alla dead-line di registrazione e solamente per casi eccezionali e motivati che comunque dovrà studiare attentamente.