Pubblicato il 29 Febbraio 2024

La patente a punti in edilizia poche luci tante ombre

La patente a punti in edilizia introdotta dal DL 19 del 2024: poche luci tante ombre

Articolo aggiornato al Decreto Legge 2 Marzo 2024 numero 19

Ricordiamo il Webinar gratuito del 19/3/2024 su questo tema. Iscrivetevi prima possibile. I posti sono limitati.

In ambito sicurezza e salute è tipico di tutti i nostri governi, di qualunque segno politico, legiferare in velocità sotto la pressione psicologica dei media, e apportare modifiche alla normativa che risponde più ad una ansia di prestazione dell’eletto del popolo più che realizzare una ristrutturazione organica e complessiva della materia in modo che sia efficace.

È stato cosi con il testo unico sulla sicurezza (2008) approvato in gran fretta dopo l’incendio in Thyssen Krupp (2007), con l’introduzione del reato di omicidio stradale (2016) dopo alcuni grandi incidenti stradali con più morti, con la legge 215/2021 che ha apportato alcune modifiche al testo unico subito dopo la Morte di Luana D’Orazio. 

È così anche nel Febbraio 2024 dopo il crollo di un supermercato in costruzione a Firenze con 5 morti.

Non si sa ancora quali sono le cause dell’evento di Firenze che il governo si lancia in una nuova modifica, sempre in senso punitivo e restrittivo in ambito cantieri edili, come se non ci fossero già troppe norme di questo tipo, come ad esempio l’articolo 14 sulla sospensione dell’attività imprenditoriale, il D.lgs 231/01, norme che hanno mostrato la loro scarsa efficacia.

Ricordiamo che il decreto Legge 19 del 2024 dovrà essere convertito entro 60 gg pena la decadenza, processo che porterà molto probabilmente a discussioni e modifiche.

La norma è all’interno di un provvediamo per lo snellimento delle procedure per l’attuazione del PNRR “accelerazione e snellimento delle procedure per l’attuazione del PNRR e del PNC.

Rimanendo in ambito di lavoro il governo punta ad aumentare il contrasto al lavoro irregolare con:

  • L’assunzione di nuovo personale nell’INL, carabinieri, INPS e INAIL. Qui si parla di controlli sulla sicurezza sul lavoro, ma in realtà saranno rivolti più a verificare la regolarità del personale: la corretta regolarità contributiva o il tipo di contratto applicato hanno poco a che fare con i comportamenti di sicurezza in cantiere. Rimane il fatto che anche se si aumentano gli ispettori di qualche centinaio di persone, non cambia la probabilità di essere oggetto di ispezione, visto l’elevatissimo numero di micro aziende presenti in Italia.
  • Sistemi preventivi incentivanti, premialità ai datori di lavoro in regola e sistema repressivo. Già oggi abbiamo una infinità di regole simili che non hanno impedito il lavoro nero. Fa. Nella nuova norma se un datore di lavoro viene trovato in regola, non sarà oggetto di controllo per un anno. Un provvedimento del genere non ha senso dal momento che la probabilità di controllo è molto bassa.

La parte più interessante, non una novità in quanto già previsto dall’articolo 27 comma 1-bis del D.lgs 81/08, ma mai attuata, è rappresentata dalla patente a punti per la sicurezza in edilizia anche chiamata patente a crediti in edilizia che entrerà in vigore dal primo Ottobre 2024. È di fatto un sistema di qualificazione aggiuntivo che mira a mettere fuori dal mercato soggetti che hanno modesti standard di sicurezza (che è esattamente lo scopo per cui già esiste da molti anni l’articolo 14 D.lgs 81/08 che di fatto non ha portato a risultati positivi). La misura vale sia per le imprese che per i lavoratori autonomi.

Patente a crediti in edilizia: cos’è e quando entra in vigore?

Per la gestione della patente a crediti è prevista la creazione di un apposito portale di gestione. Già qui è in dubbio il rispetto della data del primo Ottobre 2024. Quando in una norma relativa alla sicurezza vi sono delle date di scadenza, è certo che non saranno rispettate. È sempre stato così. Non sappiamo di quanto. Stiamo ancora aspettando alcuni decreti attuativi del D.lgs 81/08 da 20 anni, SINP, portale per condividere i dati tra le amministrazioni. Siamo ancora in attesa del nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione che doveva uscire entro fine Giugno 2023.

Ad ogni azienda/lavoratore autonomo del settore viene attribuita una patente digitale, dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

Detto in termini più netti, sotto i 15 crediti non si lavora.

Il punteggio minimo richiesto per l’idoneità dell’azienda a operare nel settore edilizio, è richiesto sia per le Amministrazioni pubbliche che nei cantieri di soggetti privati.

La logica di fondo è quella di spingere le imprese ad adottare standard di sicurezza più efficaci con cui avere meno infortuni gravi, che sono quelli che fanno perdere la maggior parte dei punti.

Chi ha punteggi elevati rimane sul mercato, chi li perde, ne è escluso. Questo in teoria.

In pratica, bisogna vedere se chi perde l’abilitazione, con qualche fantasia tutta Italiana, non riesca a riaprire sotto altre insegne. Ricordiamo che chi lavora totalmente in nero non è soggetto ad alcun obbligo. 

È notizia di oggi che ci sono 11.000 aziende apri e chiudi in periodo di superbonus, ovvero di imprenditori improvvisati che hanno aperto partita Iva senza avere alcuna competenza specifica. Finito il periodo del Boom hanno lasciato l’edilizia e si sono spostati in altre attività. 

Speriamo che il nuovo strumento riesca realmente a incidere sulla qualità delle imprese edili.

La patente a punti in edilizia

Patente a punti cantieri: come fare per averla?

I documenti da presentare per il rilascio della patente a punti digitale in edilizia sono:

  • Iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  • Adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, come stabilito dall’articolo 37;
  • Adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
  • Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  • Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Esonero per le imprese certificate SOA

La patente a punti per la sicurezza sul lavoro non è necessaria per le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA.

Patente a punti in edilizia: perdita dei punti

2. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’Ispettorato del lavoro.

3. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o

superiore a quindici crediti.

4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:

a) accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti;

b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;

c) provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

1) la morte: venti crediti;

2) un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;

3) un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.

I punti quindi si perdono sia per violazioni documentali di cui all’allegato I, per violazioni che espongono a rischi dell’allegato XI, sia per eventi accaduti (morte o lesioni) con responsabilità del Datore di lavoro accertata. Stante la particolare lentezza dei processi, vi è il rischio che i punti vengano tolti dopo 5-6 anni dall’evento, in una situazione tutta diversa.

In aggiunta, nei casi di infortunio mortale o inabilità permanente come conseguenza dell’incidente, l’ispettorato nazionale del lavoro “può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi”.
È l’ispettorato nazionale del lavoro che definirà i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. In ogni caso i crediti decurtati dall’ accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.
La frase “può sospendere” ricorda la precedente formulazione dell’articolo 14 D.lgs 81/08 che non è praticamente mai stato applicato proprio per tale frase. 

Recupero dei crediti

In modo del tutto analogo alla patente di guida, i crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito alla frequenza di corsi di formazione, che consentono di riacquistare cinque crediti alla volta. La patente viene incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, fino a un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di provvedimenti sanzionatori.

Commento: Ad oggi i corsi per Datori di lavoro non sono ancora definiti; non è chiaro chi debba frequentare i corsi ne la durata. Siamo inoltre in un mercato selvaggio incontrollato con rilascio di attestazioni false. L’obbligo di corsi di recupero farebbe aumentare il numero di soggetti non qualificati e un aumento delle attestazioni fasulle.  

Altre sanzioni accessorie

Oltre alla decurtazione dei punti, le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 saranno soggetti a sanzioni amministrative che vanno da 6.000 a 12.000 euro. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.

Commento:

Fa pensare il fatto che in ogni caso i lavori vanno avanti (completamento delle attività) anche con la decurtazione dei crediti. L’entità della sanzione solo amministrativa da 6000€ a 12000€ è irrisoria rispetto agli importi dei lavori nei cantieri.

Alcune riflessioni a caldo

  • Mentre le violazioni documentali dell’articolo 14 sono facilmente recuperabili (se non ho il documento chiamo qualcuno che me lo faccia), così non è per gli infortuni accaduti, mortali o non.
  • Sappiamo bene che nei cantieri spesso le carte sono a posto, ma non i comportamenti.
  • Se veramente si vuole prevenire gli incidenti è necessario adottare standard di sicurezza che siano efficaci. Penso che questi siano alla portata solo delle imprese di maggiori dimensioni.
  • La patente a punti potrebbe essere uno strumento per spingere le aziende ad assumere maggiori dimensioni. 

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