Sull’utilizzo delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi c’è parecchia confusione in giro generata anche dal fatto che la normativa non è chiara e contiene dei refusi.
Ricordiamo che dal 1/6/2013 non è più possibile effettuare la valutazione dei rischi mediante autocertificazione. E’ necessario o redigere il documento, oppure avvalersi di procedure, redatte dal ministero, che permettono una valutazione più agevole. Tali procedure assumono il nome di procedure standardizzate.
Stante la confusione sulle procedure standardizzate e i tanti quesiti arrivati il ministero del lavoro ha pubblicato sul proprio sito alcune risposte a faq (cioè a domande ricorrenti).
Ricordiamo alcuni concetti di base:
-la valutazione del rischio è sempre stata obbligatoria per tutte le aziende. Il documento di valutazione dei rischi invece è obbligatorio per le aziende sopra i 10 dipendenti. Ora si è acconsentito anche alle aziende sopra i 50 dipendenti di avvalersi delle procedure semplificate, ad eccezione di settori ad elevato rischio.
-la valutazione rischi deve avere sempre data certa, in qualunque forma venga espressa. Ci sono vari possibilità per la data certa, tra cui l’inoltro del documento via pec.
-la valutazione dei rischi dal punto di vista giuridico è sempre effettuata dal datore di lavoro. Dal punto di vista operativo va effettuata da personale competente. L’utilizzo delle procedure semplificate a prima vista può sembrare alla portata di tutti, ma cosi non è.
I tecnici LisaServizi sono a vostra disposizione per la stesura della valutazione del rischio anche secondo le procedure standardizzate.