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Pubblicato il 06 Agosto, 2017

Commissione consultiva e modello 231

Abbiamo già avuto modo in alcuni precedenti appuntamenti di rimarcare con convinzione la validità delle prescrizioni dettate dal d.lgs.231, riguardante la responsabilità delle persone giuridiche.

Abbiamo anche  sottolineato che in concomitanza con le progressive disposizioni legislative che ne hanno ampliato il suo perimetro normativo, il decreto stesso ha visto crescere interesse ed applicazioni da parte del mondo imprenditoriale, dove il rischio d’impresa ha sempre indotto la giusta attenzione ad ogni strumento di gestione e controllo della “responsabilità”.

Si è così avuto modo di richiamare l’attenzione, ad esempio, sul testo unico della sicurezza, il decreto 81/2008, che ha preso il posto del predecessore “decreto 626!”. Il decreto “81” ha infatti previsto in modo esplicito l’introduzione di sistemi di gestione e controllo, riconoscendone la portata anche in termini di limitazione della responsabilità imprenditoriale.

Ma è proprio corretto interpretare come elemento decisivo nel movimento di riconoscimento generale, peraltro tuttora in corso, da parte del sistema degli operatori economici del decreto “231”, l’intervento di disposizioni che, invece, proprio si sorreggono nel loro schema applicativo e nella loro efficacia prescrittiva sullo strumento rappresentato dal decreto riguardante la “responsabilità giuridica degli enti” ?  Non è forse più ortodosso riconoscere primariamente l’importanza e la validità di quest’ultimo, spiegandone quindi in questo modo il suo richiamo da parte di più recenti istituti giuridici, come è anche il caso ad esempio, dopo quello sulla “sicurezza”, della più recente normativa sui reati ambientali, i quali appunto ricorrono alle disposizioni sulla responsabilità delle persone giuridiche allo scopo di rinforzare la loro propria applicazione pratica ?

Probabilmente si, lo è.

E’ di queste ultime settimane la notizia dell’approvazione da parte della “Commissione consultiva permanente ex art.6 decreto 81/2008” di un nuovo documento riguardante i modelli di organizzazione e gestione.

La Commissione infatti, nel suo quarto comitato, ha elaborato una organica valutazione della efficacia dei sistemi di gestione in ambito di organizzazione e controllo dei rischi per la salute e sicurezza del lavoratore. In questo modo sicuramente è stato offerto un ottimo contributo a favore della diffusione delle “buone pratiche” organizzative nel mondo imprenditoriale, in tema di sicurezza. L’aspetto è del resto in modo corretto sempre sotto attenzione, evidentemente, per la sua universale rilevanza ma anche purtroppo perché ancora associato ad episodi ed accadimenti non propriamente coerenti con lo spirito della legge e che ancora configurano la commissione di reati all’interno delle Aziende.

In particolare la Commissione ha offerto interessanti spunti anche con l’attenzione posta dal documento sui sistemi disciplinari. In questo caso è stato richiamato esplicitamente il decreto “231”, che nel requisito di istituzione dell’Organismo di Vigilanza proprio dispone nell’istituto del provvedimento disciplinare un valido strumento di efficienza ed efficacia aziendale, posto che la sanzione non deve essere l’unico deterrente e non deve configurare una modalità solo “punitiva”, quanto piuttosto uno “stimolo” verso la diffusione dei buoni comportamenti all’interno delle organizzazioni.   

Tuttavia anche nel caso del documento della Commissione voglio proporre almeno due riflessioni.

La prima è che il tema della sicurezza è certamente importante, ma non è l’unico a dover richiamare l’attenzione dei modelli organizzativi aziendali.

I reati ambientali, ad esempio, pure sono degni della massima considerazioni, visto che oltre alla vita umana un altro dono di nostro Signore è stata “madre terra” che, come diceva il nostro grande Santo Francesco, dobbiamo ringraziare sempre perché ci “nutre e ci mantiene”; ma la protezione ambientale è purtroppo anche una emergenza, al pari se non più della sicurezza, visto che dalle più recenti statistiche sembra emerge il fatto che si commette un reato in questo ambito ogni lo scorrere di meno di 60 minuti.

La seconda riflessione sta proprio nella lettura coordinata del decreto “231”, dalla quale emerge chiaramente lo spirito della legge, che non è senz’altro quello di offrire supporto alle diverse aree di emergenza che progressivamente il legislatore intende presidiare.

Scopo della legge sulla responsabilità giuridica degli enti è senza ombra di dubbio quello di aumentare i presidi che gli operatori economici devono offrire a protezione dei rischi ed in generale dei terzi.

Il coinvolgimento del patrimonio delle società affianco alla responsabilità personale dei suoi amministratori non è altro che un aumento della capacità di offrire giusti indennizzi a copertura dei danni provocati da comportamenti illeciti svolti nell’ambito della operatività aziendale.

Ma di più: consentire di limitare tale coinvolgimento giuridico attraverso efficienti sistemi di organizzazione aziendale vuol dire incentivare la crescita del sistema impresa verso “buone pratiche” e generale “conformità”.

E’ chiaro a questo punto che queste finalità non possono certamente essere strumentali ad obiettivi sicuramente non meno apprezzabili, ma quantomeno più mirati e ritagliati in specifici e singoli contesti.

Infine va fatta un’ultima riflessione.

Proviamo ad immaginare che la conformità legislativa e gli illeciti penali possano essere configurati anche in contesti non solo di normativa cogente ma anche di prescrizioni volontarie. Si pensi così a tutte le regole interne che un sistema aziendale deve predisporre per il suo regolare funzionamento.

Cosa impedirebbe che un modello organizzativo conforme ai requisiti del decreto “231” non possa essere esteso a tutte le aree di funzionamento dell’impresa e diventare quindi il “modello organizzativo di governance” in senso pieno ?

In verità nulla; ci troveremmo a riscontrare l’esistenza di un sistema di governo e di controllo efficiente ed efficace, dotato di enti di sorveglianza interna e di sistemi di presidio al rispetto delle regole interne aziendali riferite a tutti i processi aziendali.

Saremmo in presenza di quello che viene identificato come un “sistema di controllo interno”.

La salvaguardia dai reati diventerebbe la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in ultima istanza la garanzia di sopravvivenza per l’impresa.

Un risultato non trascurabile !

 

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