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Pubblicato il 23 Giugno, 2025

Le linee guida delle Regioni per la protezione dal rischio calore

Nella seduta del 19/6/2025 la Conferenza delle Regioni e delle P.A. ha approvato le linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare. Il documento, il cui contenuto tecnico è stato predisposto in seno al GTI SSL e preventivamente approvato dalla Commissione Salute è disponibile sul sito Regioni.it

Contesto normativo

Ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/08, il Datore di lavoro è obbligato alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi, pertanto, quelli dovuti all’esposizione a microclima e alla radiazione solare, in relazione ai quali esiste quindi l’obbligo (sanzionabile) della valutazione e dell’identificazione delle misure preventive e protettive per minimizzare i rischi. L’ analisi deve essere effettuata sia in relazione a quanto prescritto all’allegato IV, relativo ai requisiti degli ambienti di lavoro, che a quanto previsto all’art. 180 del titolo VIII, dove il microclima è citato come uno degli agenti di rischio fisico.

rischio microclimatico, valutazione del rischio microclimatico

Poiché nel Titolo VIII non esiste un capo specificamente dedicato a microclima o alla radiazione solare, si applicano le disposizioni generali contenute negli articoli 181 – 186.

Strumenti di ausilio alla valutazione sono stati prodotti dalle Regioni e da enti e organismi nazionali (Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province Autonome, INAIL) e sono reperibili in rete, in particolare sul Portale Agenti Fisici e sul portale Worklimate 

Sussiste inoltre l’obbligo, di cui all’art. 184, di provvedere affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro, e i loro rappresentanti, vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi. Tale obbligo assume particolare rilevanza nel caso dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio ove una corretta informazione può condurre il lavoratore a formulare motivata richiesta di sorveglianza sanitaria, nei casi in cui non sia già attivata, come previsto dall’art. 41. A norma dell’art. 181, comma 2, la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, oltreché aggiornata in occasione di modifiche che potrebbero renderla non più valida, (ad esempio nel processo produttivo, nell’organizzazione del lavoro, ecc.)

Lisa Servizi si rende disponibile per effettuare la valutazione del rischio microclimatico. Invia una mail a commerciale@lisaservizi.it per richiedere informazioni.

Fonte: Conferenza Stato Regioni

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