Sottoprodotti: nuovi criteri da marzo
È in vigore dal 2 marzo 2017 il decreto 13 ottobre 2016, n.264, “recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.
Si attendava da tanto un decreto sui sottoprodotti, in modo da chiarire alcuni punti oscuri, ma, la premessa “criteri indicativi”, non lascia presagire nulla di buono.
Infatti, il decreto traccia una guida per “agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”. La gestione dei residui deve avvenire a seguito della dimostrazione che sono soddisfatte 4 condizioni, riguardanti:
– l’origine della sostanza o dell’oggetto
– la certezza dell’utilizzo
– le modalità di utilizzo
– la legalità dell’utilizzo
In particolare il decreto si sofferma ad analizzare come dimostrare la “certezza dell’utilizzo” al fine di parlare di sottoprodotti, fornendo anche in allegato 2 una scheda tecnica, da numerare e vidimare.
L’allegato 1 invece parla solo dei residui di biomassa e della loro applicazione nella produzione di energia, fornendo chiarimenti sull’applicazione delle 4 condizioni.
Il decreto inoltre prevede l’istituzione, presso le camere di commercio, di una “piattaforma di scambio” tra domanda e offerta, ovvero di un elenco di produttori e utilizzatori di sottoprodotti e residui.
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