Pubblicato il 22 Dicembre 2021

Nuovo Testo Unico sicurezza: Vigilanza comportamentale per i preposti

Nuovo Testo Unico sicurezza: Vigilanza comportamentale per i preposti

Articolo a cura ing. Riccardo Borghetto

Il testo unico sicurezza (D.lgs 81/08) è stato nuovamente modificato, come capita ormai periodicamente. La modifica è avvenuta con la legge 17/12/2021 numero 215 (GU 301) di conversione in legge del D.L. 21 Ottobre 2021, n. 146, il decreto che ha mescolato misure urgenti in materia economica e fiscale con la tutela del lavoro.

Ci sono varie modifiche che interessano il mondo delle imprese, da un inasprimento delle sanzioni, a maggior obblighi in ambito formativo.

In questo articolo voglio esaminare solo i nuovi obblighi che interessano i preposti.

 

E’ da molto tempo che Lisa Servizi ha individuato in questa categoria l’anello più fragile del sistema sicurezza. Spesso i lavoratori individuati come preposti non entrano nel ruolo che la legge attribuisce a tale funzione.

A volte succede che alcuni lavoratori per “invecchiamento” nella posizione vengono nominati preposti senza avere specifiche competenze e soprattutto strumenti per svolgere efficacemente il loro ruolo. La formazione che attualmente viene erogata rispettando la normativa è solo una informativa sulla normativa e sicuramente non sufficiente.

Serve ben altro per una gestione efficace. Ma vediamo le modifiche.

Partiamo dall’obbligo del Datore di Lavoro di cui al comma B-bis dell’articolo 18:

"b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività".

Il fatto che la normativa entri nel merito dell’emolumento aggiuntivo, in qualche modo evidenzia che c’è una specifica attività di vigilanza da svolgere in modo professionale, che pone anche delle responsabilità che vanno adeguatamente remunerate. In pratica il ruolo del preposto diventa ancora più importante di prima. Le aziende devono scegliere con cura a chi attribuire tale ruolo.

E’ stato completamente riscritto l’articolo 19 comma a, quello sui principali obblighi del preposto:

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.”

E’ la prima volta che si sente parlare di rilevazione di “non conformità comportamentali” e di intervenire per modificare il comportamento non conforme.

Altra novità importante è la seguente “In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Una prescrizione simile è quella del nuovo comma f-bis, sanzionato penalmente:

f-bisIn caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate".

Viene dato al preposto un onere importante: quello di interrompere l’attività se continuano ad esserci non conformità comportamentali o di processo o pericoli in generale.

Se ci pensiamo bene, è una grossa responsabilità, perché può scontrarsi direttamente con la produttività.

Ecco allora spiegato il motivo della frase “Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

Se ferma l’attività a causa di problemi di sicurezza non può essere punito dall’azienda.

Poiché si parla esplicitamente di comportamento umano mi vengono in mente le seguenti considerazioni:

1-i preposti devono conoscere cos’è il comportamento e soprattutto come si modifica (i fondamenti della Behavior Analisys come rinforzi, punizioni, effetto delle conseguenze immediate ecc.). Ad oggi tale argomento non è compreso nei programmi di formazione. Vi è il rischio di una deriva in senso punitivo che ha molte controindicazioni. A questo proposito il nostro  nuovissimo corso di Leadership per supervisori e preposti è perfettamente allineato ai requisiti della nuova norma. Modificare il comportamento degli altri non è banale. Bisogna insegnarlo e insegnare gli strumenti operativi per poterlo fare.

2-per rilevare le non conformità comportamentali, (termine terribile: sarebbe più opportuno parlare di comportamenti a rischio) e i pericoli del processo produttivo, bisogna fornire strumenti operativi, ovvero checklist comportamentali e checklist di processo. Si, proprio quelle del protocollo Behavior Based Safety (BBS). Quindi bisogna realizzarle, testarle, formare i preposti al loro uso: in pratica seguire le procedure per la formazione degli osservatori BBS.

3-L’attività di interruzione dell’attività del lavoratore in caso di comportamenti a rischio, è la modifica che in termini pratici impatta di più. Anche in questo caso è opportuno fornire ai preposti strumenti operativi e formativi utili per svolgere in modo preciso tale attività, senza che possa generare attriti con i colleghi o la direzione. Anche in questo caso i corsi sull’erogazione del feeback ai colleghi del protocollo BBS aiuta molto. Lo stop alle attività pericolose, se realmente svolta,può determinare un reale miglioramento nelle performance di sicurezza. 

Per quanto attiene alla formazione del preposto vi è una modifica all’art. 37 con il nuovo comma 7-ter

7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Aver portato la frequenza dell’aggiornamento da cinque a 2 anni, e aver specificato che deve essere svolta in presenza, è un’altra conferma dell’importanza del nuovo ruolo del preposto.

Nuovo Testo Unico sicurezza - Vigilanza comportamentale per i preposti

Conclusioni

Vi sono dei nuovi obblighi che rendono più impegnativo il ruolo del preposto. Le aziende devono scegliere accuratamente a chi dare il compito di vigilanza, fornire strumenti organizzativi e formazione sul nuovo ruolo.

Le aziende che adottano il protocollo B-BS sono già in linea con i nuovi requisiti.

Per chi vuole approfondire la questione dei comportamenti consiglio la lettura del mio libro “I comportamenti di sicurezza e il protocollo B-BS” ove ci sono informazioni utili per implementare i nuovi requisiti. Lo si trova in tutte le principali librerie on line.

Per approfondire la BBS consiglio di vedere il nostro sito web "BBS Sicurezza: Behavior Based Safety & Performance Management".

Ing. Riccardo Borghetto

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