Pubblicato il 16 Gennaio 2011

Dal 4 gennaio 2011 è in vigore il D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219 (pubblicato sulla G.U. n. 296 del 20.12.2010) di Attuazione della direttiva 2008/105/CE (standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque) recante modifica e abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE

Le modifiche alla Parte III del Dlgs 152/2006, inerente alla tutela delle acque dall’inquinamento, contengono le nuove indicazioni che regolarizzano il controllo che gli istituti nazionali preposti debbono esercitare sulle corretta composizione chimica delle acque.

In particolare, tra le principali modifiche alla Parte III del Dlgs 152/2006 ricordiamo quelle che riguardano gli art. 74, 78, l’articolo 78-quinquies e sexies.

Alcune definizioni in merito alla tutela delle acque superficiali e sotterranee e al monitoraggio dello stato delle acque stesse, riportate nell’articolo 74, comma 2, sono state sostituite dalle seguenti:
“z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto per conseguire, entro il 22 dicembre 2015, gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente sezione ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualità ambientali fissati per le sostanze dell’elenco di priorità di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell’allegato alla parte terza”;

“uu-bis) limite di rivelabilità: il segnale di uscita o il valore di concentrazione al di sopra del quale si può affermare, con un livello di fiducia dichiarato, che un dato campione è diverso da un bianco che non contiene l’analita”;

“uu-ter)limite di quantificazione: un multiplo dichiarato del limite di rivelabilità a una concentrazione dell’analista che può ragionevolmente essere determinata con accettabile accuratezza e precisione. Il limite di quantificazione può essere calcolato servendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato e può essere ottenuto dal punto di taratura più basso sulla curva di taratura, dopo la sottrazione del bianco”;

“uu-quater) incertezza di misura: un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate”;
“uuu-quinquies) materiale di riferimento:materiale sufficientemente omogeneo e stabile rispetto a proprietà specificate, che si è stabilito essere idonee per un determinato utilizzo in una misurazione o nell’esame di proprietà nominali..”.


Per quanto riguarda lo “standard di qualità ambientale per le acque superficiali” e il monitoraggio dello stato delle acque stesse, l’articolo 78 stabilisce che:


1. “Ai fini della identificazione del buono stato chimico, di cui all’articolo 74, comma 2, lettera z), si applicano ai corpi idrici superficiali gli standard di qualità ambientale, di seguito denominati “SQA”, di cui alla lettera A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza.”
2. “Per le finalità di cui al comma 1,le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per la colonna d’acqua gli SQA di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza, secondo le modalità riportate alla lettera A.2.8 del medesimo allegato”.

3. “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, possono identificare il buono stato chimico delle acque marino-costiere e delle acque di transizione, utilizzando le matrici sedimenti a biota limitatamente alle sostanze per le quali sono definiti SQA nelle suddette matrici.”

Per quanto riguarda i “Metodi di analisi per le acque superficiali e sotterranee, l’articolo 78-quinquies stabilisce che:

1. “L’ISPRA assicura che i metodi di analisi, compresi i metodi di laboratorio, sul campo e on line, utilizzati dalle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, di seguito “ARPA”, e dalle agenzie provinciali per la protezione dell’ambiente, di seguito “APPA”, ai fini del programma del monitoraggio chimico svolto ai sensi dell’allegato 1 alla parte terza, siano convalidati e documentati ai sensi della norma UNI-EN ISO/CEI – 17025:2005 o di altre norme equivalenti internazionalmente accettate”.

Sempre nel campo del monitoraggio dello stato delle acque, l’articolo 78-sexies, “requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi” prescrive che:

1. “L’ISPRA verifica che i requisiti minimi di prestazioni per tutti i metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definita conformemente ai criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8-bis, sezione A “Stato delle acque superficiali”, parte 2 “Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici” dell’allegato 1 alla parte terza.”
 

Queste le principali modifiche alla Parte III del Dlgs 152/2006 portate dal DLgs 219/2010 in merito alla tutela delle acque superficiali e sotterranee, e al monitoraggio dello stato delle acque stesse ai fini della identificazione del buono stato chimico.

 

 

 

 

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