Il d.lgs 81/08 è stato modificato dalla Legge 1/10/2012 numero 178/2012 pubblicato in GU 244 del 18/10/2012.
La legge introduce una modifica nella valutazione dei rischi aggiungendo l’obbligo di valutare anche i rischi derivanti dal “possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili..interessati da attività di scavo”.
Viene stabilito che:
- la valutazione del rischio di rinvenire ordigni bellici è effettuata dal coordinatore in fase di progettazione;
- l’attività di bonifica va effettuata da imprese con possesso di specifici requisiti tecnico professionali esplicitati dall’art 104 comma 4-bis (comma aggiunto);
- le imprese devono essere iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero della difesa, con uso di idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l’espletamento delle attivita’ relative alla bonifica sistematica;
- viene aggiornato l’Allegato XI in cui sono definiti i lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori comprendendo anche “i lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo”.
Le modifiche diventano efficaci dopo 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto che istituisce l’albo delle imprese abilitate alla bonifica bellica.
Fino a tale data le imprese già abilitate con il vecchio regime possono continuare ad operare.