Pubblicato il 14 Luglio 2011

Legge 231 estesa ai reati ambientali

Legge 231 estesa ai reati ambientali

Vi avevamo già informato in anteprima del fatto che la Legge 231 (D.lgs 231/01  che stabilisce la responsabilità amministrativa delle organizzazioni) stava per essere estesa ai reati ambientali.

Le organizzazioni che non sono accorte a gestire le problematiche ambientali rischiano molto di più che in passato a causa dell’estensione della Legge 231 a reati ambientali mediante il DLgs 121 del 07/07/2011.


Approfondimento:


A lungo attesa dagli addetti ai lavori è finalmente realtà.

Parliamo della legge di “tutela ambientale” inserita all’interno della  norma sulla “Responsabilità Amministrativa dell’Impresa” (Legge 231).

Si tratta del recepimento della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi.

Il recepimento apporta una modifica al D.lgs 231/01: Dopo l’articolo 25-novies del D.Lvo 8

giugno 2001, n. 231, è inserito l’Art. 25-decies (Reati ambientali).

In pratica dopo i reati sicurezza inseriti con il testo unico (D.lgs 81/08) vengono inseriti anche i reati ambientali configurando il D.lgs 231/01 come uno schema di responsabilità delle organizzazioni che si applica praticamente a tutti i reati.

Il provvedimento, è stato pubblicato in G.U. il 1 agosto 2011 e entrerà in vigore il prossimo 16 agosto.

I nuovi reati (da 150 a 250 quote e in qualche caso fino a 800 quote) e le relative sanzioni pecuniarie (espresse in quote come tutti i reati del D.lgs 231/01) sono:

Per i due reati di nuova introduzione per recepimento della direttiva 2008/99/CE:

Cod. Pen. art. 727-bis (Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie

animali o vegetali selvatiche protette);

Cod. Pen. art. 733-bis (Danneggiamento di habitat) a chi distrugge o comunque

deteriora in modo significativo un habitat all’interno di un sito protetto;

Per i reati già previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

-articolo 29-quattuordecies (attività soggette sprovviste di autorizzazione integrata ambientale (AIA)  o con AIA sospesa o revocata);

-art. 137 (scarichi e reflui);

-art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata);

-artic. 257 (Bonifica dei siti);

-artic. 259 (Traffico illecito di rifiuti);

-articolo 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti);

-violazione art . 260-bis (SISTRI);

-violazione arti . 279, (mancanza di autorizzazioni per attività industriali);

-legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Importazione, esportazione, transito di esemplari di specie animali protette);

-articolo 3 comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive);

-D.Lvo 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi);


Sanzioni interdittive


Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere b), n. 3), c), n. 3), e g), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive della Legge 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Viene anche chiarito che la  “responsabilità delle persone giuridiche .. non esclude l’azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei reati..”.
 


Legge 231 estesa ai reati ambientali

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