Pubblicato il 16 Gennaio 2011

Le nuove responsabilità penali nell’ambiente

Le nuove responsabilità penali nell’ambiente

La sentenza n. 322 del 30 novembre 2009 della Corte Costituzionale ci illustra una importantissima interpretazione del significato dell’art. 30 D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ad oggetto la “semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione”.

Tale articolo sancisce:

1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 e' espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima.

4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3.

Tuttavia la sentenza non ha ancora trovato applicazione concreta dato che il comma 3 dello stesso art. 30 delega ad un regolamento, non ancora emanato (anche se ormai è scaduto il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 112/2008 entro cui andava emanato), l’identificazione delle “tipologie dei controlli e gli ambiti” nei quali troverà “applicazione la disposizione … con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima”.

La decisione di rigetto della Corte Costituzionale afferma così la piena legittimità costituzionale della disposizione dell’art.30: la sentenza, infatti, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, D.Lgs. n. 112/2008, avanzata dalla Regione Emilia-Romagna, secondo la quale spetterebbe alle Regioni identificare i casi ed i motivi per i quali l’autorità pubblica deve intervenire, allo scopo di valutare legittimità ed appropriatezza dello svolgimento da parte degli enti certificatori delle funzioni ad essi attribuite.

La Corte Costituzionale invece afferma che la disciplina normativa è materia, come espresso dal comma 2 (“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”), attribuita dall’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Questo perché riporta che i “diritti civili e sociali, devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” e cioè, a tutti gli aventi diritto. 

In conclusione, continua la Corte Costituzionale, la norma in questione non comporta una violazione delle competenze delle Regioni, mentre eventualmente sarà il regolamento che avrà il compito di individuare «le tipologie dei controlli e gli ambiti» ad invadere le competenze regionali, e di conseguenza, in tal caso le Regioni potrebbero ricorrere al conflitto di attribuzione fra enti. 

Una volta emanato l’atteso regolamento che renderà attuativo l’articolo questione di conflitto tra Regioni e Stato, ci saranno sicuramente conseguenze molto importanti soprattutto in tema di responsabilità amministrativa degli enti certificatori e di responsabilità diretta, anche sul piano penale, perché verranno introdotti a loro carico nuovi reati, da prevenire ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 mediante l’adozione e l’efficace attuazione di un modello organizzativo.

Nel frattempo sarebbe auspicabile che gli enti certificatori iniziassero a valutare come potrebbe cambiare il loro regime di responsabilità.

 

Le nuove responsabilità penali nell’ambiente

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