Formazione rischi specifici e ATECO
Commento da parte ing. Riccardo Borghetto
Interessantissima la risposta all’interpello 11/2013 relativa all’obbligo di rispettare la formazione (e le relative ore minime) derivanti dal codice ATECO di riferimento.
Il quesito formulato da FederAmbiente chiede se la durata e i contenuti della formazione possano prescindere dall’appartenenza ad uno specifico settore ATECO e possano essere tarati sulla effettiva condizione di rischio che si rileva per ciascuna attività lavorativa a valle del processo di valutazione.
La risposta della commissione interpelli è positiva e di fatto fa cadere un pilastro portante dell’accordo Stato Regioni ove si affermava che le ore dei corsi di formazione rischi specifici erano “minimi” e legati al codice ATECO di appartenenza dell’azienda. Potevano casomai essere aumentati in funzione dei rischi presenti, ma non diminuiti.
Questo avrà un notevole impatto sulla formazione per le aziende e restituisce al formatore la funzione di progettare contenuti e durata in funzione dei rischi prescindendo dai vincoli del codice Ateco di riferimento.
Il testo dell’ Accordo Stato Regioni del 21/12/2012 era infatti il seguente:
“ ..la formazione ..deve avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del
settore o comparto di appartenenza dell’azienda…”
Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato 2 (Individuazione
macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007):
• 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
• 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
• 12 ore per i settori della classe di rischio alto.
La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di
appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri
delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all’articolo 21 del D.Lgs. n.
81/08. I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal
datore di lavoro, .. e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.
Vediamo la risposta della commissione interpelli in sintesi:
“Le linee guida applicative (Accordo Stato-Regioni 25/7/2012) dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, chiariscono che la classificazione dei lavoratori, “può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi”.
L’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, prevede che “il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai […] rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”.
Alla luce delle vigenti disposizioni normative ed in particolare sulla base di quanto indicato dalle linee guida dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011, citate in premessa, la formazione può essere riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e pertanto, in linea di principio, la durata del corso può prescindere dall’appartenenza al codice Ateco riferita, viceversa, all’attività di impresa.”
Vai alla pagina del sito con le risposte agli interpelli.
Formazione rischi specifici e ATECO