Pubblicato il 11 Settembre 2023

Emissioni Odorigene

Emissioni Odorigene: il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato il decreto che adotta le linee di indirizzo nazionali

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha emanato il decreto direttoriale del 28/6/2023 relativo alla «Approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal “Coordinamento emissioni”».

Il decreto ministeriale che è stato adottato in attuazione delle previsioni del suddetto articolo stabilisce che:

    a) la disciplina regionale o le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al titolo titolo I della parte V relativo alla “Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”, e quindi in base a quanto disposto dall’art. 267, comma 1, agli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera

    b) possono essere elaborati, da parte di un apposito Coordinamento costituito tra ministeri (ambiente e salute), regioni, province, ANCI, ISPRA e Agenzie regionale e provinciali per l’ambiente, ISS, ENEA e CNR, degli indirizzi in merito alle misure di prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene.

Il decreto si compone di 5 allegati di seguito elencati:

– “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”

– Allegato A.1 “Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione”;

– Allegato A.2 “Campionamento olfattometrico”;

– Allegato A.3 “Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo”;

– Allegato A.4 “Caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene”;

– Allegato A.5 “IOMS (Instrumental Odour Monitoring System)”.

L’avviso dell’adozione del provvedimento, il cui testo si trova sul sito istituzionale del Ministero, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10/7/2023, n. 159.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione riguarda attività soggette al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sia ricompresa nell’AUA autonomamente in regime autorizzativo ordinario o in deroga, che in altri regimi autorizzativi che ricomprendono il rilascio dell’Autorizzazione integrata Ambientale (talvolta l’autorità competente può definire dei limiti più rigorosi rispetto a quelli previsti dalle “conclusione sulle BAT”).

Il Provvedimento Ministeriale, pur specificando che spetta all’Autorità Regionale individuare impianti ed attività con un impatto odorigeno, indica comunque gli impianti e le attività (si veda elenco presente nella Tabella 1) che oltre a prevedere un’autorizzazione alle emissioni in atmosfera possono avere un potenziale impatto odorigeno.

La Tabella 1 riporta un “elenco di riferimento” che può essere continuamente aggiornato, modificato e integrato delle Autorità Regionali in funzione delle specificità territoriali e delle concrete casistiche riscontrate.

 

Tabella 1. Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno

. Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno

Si precisa inoltre che per impianti ed attività non rientranti in Tabella 1 o individuate dall’Autorità Regionale, l’applicazione delle procedure previste può avvenire sulla base di valutazioni svolte caso per caso dalle autorità competenti.

Istruttorie autorizzative

Le autorità Regionali individuano il contenuto istruttorio che deve caratterizzare la domanda di autorizzazione e il procedimento autorizzativo relativo alle emissioni odorigene in caso di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera o dell’AIA.

Le forme di procedimento istruttorio sono differenti a seconda che siano presenti:

  • impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno come da tabella 1 o da disposizione regionale;
  • situazioni nelle quali risultino ipotizzabili consistenti impatti odorigeni.

Tali aspetti sono riportati nella Tabella 2 dove vengono presi in considerazione stabilimenti nuovi o esistenti con diversi gradi di approfondimento.

Tabella 2. Forme di procedimento istruttorio per stabilimenti NUOVI o ESISTENTI

Tabella 2. Forme di procedimento istruttorio per stabilimenti NUOVI o ESISTENTI

In particolare si può notare che le Autorità Regionali per Stabilimento NUOVO e per Stabilimento ESISTENTE (contenente e non contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno) in caso di modifiche peggiorative delle emissioni odorigene o presenza di pregresse segnalazioni possono scegliere se adottare una procedura estesa o una procedura semplificata, tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

  1. il tipo di procedura autorizzativa richiesta in relazione alle emissioni in atmosfera (per esempio, il fatto che lo stabilimento sia soggetto anche alla verifica di assoggettabilità a VIA o alla stessa VIA è indicativo dell’esigenza di applicare la procedura estesa in sede di autorizzazione; per gli stessi motivi, l’istruttoria relativa all’AIA implica generalmente l’utilizzo dei criteri della procedura estesa);
  2. per gli stabilimenti nuovi, la disponibilità di esperienze consolidate, di dati di bibliografia, ecc., che evidenzino le possibili problematiche di molestie olfattive connesse all’esercizio;
  3. per gli stabilimenti esistenti, la sussistenza di pregresse segnalazioni relative a molestie olfattive per presenza di altri stabilimenti nell’area (cumulo d’impatto);
  4. il contesto territoriale urbanistico (presenza di altre attività odorigene) e la localizzazione dello stabilimento (zona residenziale, industriale, ecc.);
  5. la disponibilità di linee guida settoriali per il contenimento delle emissioni odorigene e/o, per le installazioni soggette ad AIA, di disposizioni specifiche nelle BAT Conclusion;
  6. la sussistenza di pregresse valutazioni di tipo sito specifico o ulteriori evidenze oggettive (o dati di letteratura tecnico-scientifica) riferite a casi analoghi.

Nel caso in cui si abbia uno Stabilimento ESISTENTE in Rinnovo contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno, ma con nessuna modifica peggiorativa sarà necessaria una procedura autorizzativa con una relazione di ricognizione dove va effettuata una descrizione schematica e una valutazione delle emissioni odorigene esistenti e degli eventuali interventi predisposti al riguardo, in termini ricognitivi di quanto già in essere.

Invece, per uno Stabilimento NUOVO non contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno e per uno Stabilimento ESISTENTE in Rinnovo senza alcuna modifica peggiorativa o pregresse segnalazioni non è necessaria alcuna azione.

Infine sussistono 2 casi particolari:

  • Il primo relativo agli stabilimenti esistenti per i quali emergono nell’esercizio situazioni di crisi risultanti da segnalazioni, sopralluoghi ecc, dove la procedura istruttoria prevede il coinvolgimento degli enti locali, le autorità e le agenzie tecniche competenti in materia ambientale e sanitaria la fine di procedere al riesame o aggiornamento dell’autorizzazione e di valutare i tempi e le modalità di adeguamento da parte del gestore.
  • Il secondo relativo agli impianti ed attività soggetti al rilascio dell’autorizzazione in atmosfera di carattere generale o considerati “scarsamente rilevanti” (e che dunque non necessitano di autorizzazione alle emissioni) in cui il provvedimento ministeriale individua particolari modalità applicative per intervenire sulle emissioni odorigene.

Per una maggiore comprensione si riportano le seguenti definizioni:

Stabilimenti nuovi: stabilimenti installati dopo l’adozione dei presenti Indirizzi.
Stabilimenti esistenti: stabilimenti installati prima dell’adozione dei presenti Indirizzi. A seguito dell’autorizzazione dell’installazione gli stabilimenti nuovi sono equiparati agli stabilimenti esistenti ai fini delle procedure previste dai presenti Indirizzi.
Impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno: categorie generali individuate nella tabella 1 o categorie generali individuate dalle autorità regionali attraverso circolari, delibere, ecc., in aggiunta a quelle della tabella 1.
Modifiche peggiorative delle emissioni odorigene: installazione di impianti o avvio di attività aventi un potenziale impatto odorigeno oppure modifiche ritenute dall’autorità competente tali da determinare situazioni in cui risultino comunque ipotizzabili consistenti impatti odorigeni rispetto all’assetto in precedenza autorizzato.
Segnalazioni: le segnalazioni di disturbo olfattivo raccolte sul territorio (formulate dalla popolazione, accertate nel corso di sopralluoghi, ecc.) e di cui l’autorità competente abbia valutato l’affidabilità, la congruità e la pertinenza rispetto alla situazione dello stabilimento.
Rinnovo: i rinnovi effettuati alla scadenza dell’autorizzazione oppure in occasione di modifiche dello stabilimento oppure su richiesta dell’autorità competente nei casi previsti dalla legge, in qualunque modo denominati (rinnovo, riesame, ecc.) dalla normativa di riferimento.

Valori di accettabilità e valori limite

Per gli stabilimenti soggetti a procedura estesa il provvedimento ministeriale definisce la documentazione che è necessario presentare in sede di richiesta dell’autorizzazione, in particolare (oltre a: descrizione del ciclo produttivo, descrizione della zona con classificazione del territorio e dei ricettori sensibili, individuazione delle fonti di emissione odorigene, valutazione della zona circostante, modello di dispersione e mappe di impatto, individuazione degli interventi sulle fonti di emissioni odorigene) viene prevista la necessità di provvedere alla «caratterizzazione chimica e/o olfattometrica delle fonti emissive per associare a tali fonti le concentrazioni di odore (ouE/m3) e portate di odore (ouE/s)». A tal fine vanno prese in considerazione tutte le sorgenti di emissione significative presenti nello stabilimento (nel provvedimento viene specificato che «si considerano significative le sorgenti per cui la portata di odore sia maggiore di 500 ouE/s, ad eccezione delle sorgenti con concentrazione massima inferiore a 80 ouE/m3 indipendentemente dalla portata volumetrica emessa»). Gli Indirizzi applicativi ministeriali prevedono che la somma delle emissioni di tutte le fonti significative presenti negli impianti/attività deve rispettare i valori di accettabilità dell’impatto olfattivo presso i ricettori sensibili (tali valori sono fissati in funzione delle classi di sensibilità dei ricettori definite sulla base della classificazione ISTAT delle località e delle Zone Territoriali Omogenee previste dal d.m. 2/4/1968, n. 1444) come indicato nella Tabella 3 del provvedimento ministeriale, riportata di seguito. Resta, comunque ferma la possibilità «della normativa statale e regionale di applicare valori di accettabilità più severi, in particolare alla luce di esigenze connesse a specifiche situazioni territoriali».

Tabella 3. Classi di sensibilità e valori di accettabilità presso il ricettore sensibile

Tabella 3. Classi di sensibilità e valori di accettabilità presso il ricettore sensibile

In esito alla procedura autorizzativa, l’autorità competente può inserire fra le prescrizioni anche il rispetto di valori di concentrazione di odore (ouE/m3) e di portata di odore (ouE/s) da applicare alle fonti ed in aggiunta possono anche essere prescritti valori limite di emissione espressi in concentrazione mg/Nm3 per specifiche sostanze e valori limite/soglie di accettabilità per specifiche sostanze o famiglie di composti chimici individuati come “traccianti” di odore.

È opportuno segnalare che gli Indirizzi applicativi ministeriali, in caso di applicazione della procedura semplificata, prevedono che la valutazione del potenziale impatto odorigeno può essere effettuata senza l’utilizzo di un modello di dispersione e la redazione di mappe di impatto.

Quindi non risulta necessario, anche se sussiste la possibilità, di fare riferimento al rispetto dei valori di accettabilità dell’odore presso i ricettori, né alla fissazione di valori di concentrazione di odore e di portata di odore da applicare alle singole emissioni.

In merito alle eventuali prescrizioni autorizzative relative ai valori di concentrazione di odore (ouE/m3) e di portata di odore (ouE/s) gli Indirizzi applicativi ministeriali chiariscono che non costituiscono valori limite di emissione secondo la definizione legale dell’articolo 268 (5) del Dlgs 152/2006 e, pertanto, il relativo superamento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’articolo 279, comma 2bis (6), per la violazione delle prescrizioni autorizzative.

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