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Pubblicato il 28 Luglio, 2017

Docente Formatore sicurezza: criteri qualificazione

In questa pagina dossier raccogliamo le informazioni sempre aggiornate relative ai criteri di qualificazione della figura del docente formatore  sicurezza sul lavoro.

Ricordiamo inoltre che Lisa servizi eroga corsi di formazione formatori alla sicurezza. Vai ai nostri corsi di formazione per formatori.

Aggiornamento al 25/3/2013

Finalmente il testo è uscito. Dopo la protesta CIIP il Governo ha firmato (dopo quasi un anno di attesa) e messo in Gazzetta il testo del decreto.

I criteri per la qualificazione del formatore alla sicurezza sul lavoro sono stati definiti dal decreto Interministeriale 6 marzo 2013 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013. Entreranno in vigore tra un anno, il 18 marzo 2014.
Per i Datori di Lavoro RSPP, vengono concessi altri 24 mesi ulteriori prima di doversi aggiornare.
Vi è un anno di tempo per tutti i formatori per avviare il processo che li porterà alla qualificazione del ruolo di formatore docente.
Non è un buon testo di legge. Infatti definisce solo i requisiti dei docenti formatori dei corsi di cui all’art 34 e 37 che sono normati dagli accordi Stato Regioni del 21/12/2011.

Non si occupa dei requisiti degli accordi Stato Regioni per RSPP/ASPP (continua a valere il requisito dei due anni), ne di quello per il rilascio delle abilitazioni delle attrezzature pericolosedi cui all’art 73 comma 5, ne corsi per ponteggi ecc.

Non c’è chiarezza nemmeno nelle aree tematiche che sono 3:

-Area Normativa/giuridica/organizzativa
-Area rischi tecnici/igienico sanitari
-Area relazioni/comunicazione

Importante è l’obbligo dell’aggiornamento triennale.
Il docente formatore ogni 3 anni dovrà fare almeno 24 ore di docenza nell’area tematica di interesse e dovrà aggiornarsi con almeno 24 ore in corsi o seminari.

Aggiornamento del 11/3/2013 –Le informazioni riportate possono essere oggetto di cambiamento

Dopo l’esposto denuncia della CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione), finalmente il Governo ha dato notizia di aver firmato il decreto relativo alla qualificazione dei formatori.

Ricordiamo che già in Aprile 2012 la Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza aveva  completato la sua lunga istruttoria, durata quasi 2 anni, e approvato il 18/4/2012 i “criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” previsti dall’art 6,comma 8 D.lgs 81/08.

Con questo intervento è quasi completo il quadro delle recenti novità che hanno interessato la formazione alla salute e sicurezza sul lavoro.

Nei recenti accordi per la formazione del 21/12/2011 (lavoratori, preposti, dirigenti e Datori di Lavoro-RSPP) e del 22/02/2012 (addetti all’uso di attrezzature pericolose) i requisiti dei docenti erano sinteticamente abbozzati, richiedendo 3 anni di esperienza professionale o di insegnamento.

Tale requisito costituisce un transitorio in attesa della definizione dei requisiti del docente-formatore da parte della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza.

Ora il quadro è completo.

Ad oggi il testo non è ancora in Gazzetta Ufficiale in quando se il testo unico sicurezza aveva definito chi doveva definire i requisiti, non è  stata stabilita la modalità per il recepimento giuridico di tale atto.

Si sta valutando se sottoporre l’accordo alla Conferenza Stato Regioni o se fare una legge ad hoc.

L’accordo definisce i requisiti minimi che i docenti-formatori (datori di lavoro che operano come docenti formatori verso i propri dipendenti) devono possedere per poter operare.

La verifica del possesso dei requisiti è demandato al datore di lavoro (che se non effettuata correttamente incapperà nella culpa in eligendo), agli organi di vigilanza e giudice in caso di vertenze.

Entrando nel merito, i requisiti del docente-formatore sono:

·         Prerequisito (DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE II° GRADO)

·         Uno dei 6 criteri di qualificazione.

Ciascun criterio deve assicurare contemporaneamente il possesso di conoscenza, esperienza e capacità didattica mediante la dimostrazione documentale del possesso dei requisiti nell’area tematica oggetto della docenza.

Le aree tematiche di specializzazione sono 3:

  1. Area normativa/giuridica/organizzativa.
  2. Area rischi tecnici
  3. Area rischi igienico-sanitari (Tit. VI, VIII, IX, X D.lgs 81/08).
  4. Area relazioni/comunicazione.

I 6 criteri di qualificazione sono espressi dalla seguente tabella.

Per ogni criterio devono essere soddisfatti i requisiti indati in ogni colonna della tabella.

Da notare la colonna relativa alla didattica che richiede il possesso di specifici corsi (ad esempio corso di formazione per formatori) o in alternativa il poter dimostrare di avere effettuato docenza o affiancamento a docente esperto con un numero minimo di ore negli ultimi 3 anni.

ALBI, REGISTRI E CERTIFICAZIONI

Per effettuare l’attività di docente formatore sicurezza sul lavoro non è necessaria alcuna certificazione (questo farà arrabbiare gli enti che già avevano iniziato ad operare in questo ambito), ne l’iscrizione in alcun albo o registro. 

DATORI DI LAVORO FORMATORI

Il testo contiene un regime di favore, transitorio (3 anni dalla pubblicazione dell’accordo) per venire incontro alle esigenze delle PMI, soprattutto in questo periodo di crisi.

I datori di lavoro possono svolgere direttamente l’attività formativa direttamente ai loro lavoratori se:

– in possesso dei requisiti dell’art 34 (datore di lavoro che assume direttamente incarico RSPP)

-sono in possesso di diploma

Passato il regime transitorio dovranno risultare in possesso di uno dei 6 criteri.

ENTRATA IN VIGORE

L’entrata in vigore dei nuovi obblighi è di 12 mesi dalla pubblicazione in G.U.

AGGIORNAMENTO

Per il mantenimento del tempo dei requisiti è obbligatorio l’aggiornamento del docente- formatore in materia di sicurezza e salute sul lavoro, mediante:

– frequenza di almeno 24 ore ogni 3 anni a corsi di aggiornamento, seminari, convegni nell’area tematica oggetto

-l’erogazione di almeno 24 ore di docenza nell’area tematica di riferimento   

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

I formatori sprovvisti di diploma alla data di pubblicazione dei criteri possono continuare a svolgere l’attività se posseggono almeno uno dei criteri previsti dal documento (ad es. aver effettuato almeno 60 ore di docenza negli ultimi 3 anni)

TESTO

Vi metteremo a disposizione il testo ufficiale non appena disponibile.

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