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Pubblicato il 15 Maggio, 2025

Durante il webinar dello scorso 13 maggio ci sono stati posti più di 60 quesiti, vogliamo condividere uno di questi perché ci sembra rilevante per tutti i professionisti che si occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 “Nel caso in cui l’organo di vigilanza rilevasse la non conformità nel processo di formazione rispetto agli adempimenti di cui all’allegato IV, come ad esempio la mancanza del progetto formativo o della verifica di efficacia, che tipo di sanzioni ci possono essere a carico dell’azienda e del soggetto formatore?”

Di seguito riportiamo la risposta dell’Avv. Lorenzo Fantini, che avremo il piacere di ospitare come docente nel prossimo corso “Accordo Stato Regioni 2025 per la formazione in ambito sicurezza: Profili giuridici”.

“Premesso che:

  • Gli Accordi in Conferenza Stato-Regioni non hanno efficacia di legge, per loro natura non possono contenere sanzioni;
  • Tuttavia, l’Accordo del 17 aprile 2025 è attuativo di norma di legge (articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008), per cui ha valore normativo (e, infatti, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale);
  • Il mancato rispetto di quanto previsto dall’Accordo significa violare una previsione obbligatoria, a valore normativo;
  • Le relative sanzioni sono previste dal d.lgs. n. 81/2008, sempre e comunque a carico del datore di lavoro e del dirigente e mai del soggetto formatore (es.: società accreditata), per il quale la legge non prevede alcuna sanzione;

Quindi:

  • L’eventuale riscontrata violazione di disposizioni obbligatorie di cui all’Accordo del 17 aprile 2025 potrà ricadere sul datore di lavoro o il dirigente dell’impresa il cui personale è stato formato, che potranno essere sanzionati per non aver tenuto corsi secondo quanto previsto dalla normativa (legge, integrata dall’Accordo); ove la irregolarità emerga in un procedimento penale, essa – ma la valutazione sarà rimessa al Giudice penale (che potrebbe anche ritenere la violazione non rilevante a fini penalistici, così come potrebbe ritenerla determinante per l’efficacia della formazione, con conseguente probabile condanna del datore di lavoro o del dirigente) – potrà essere elemento da considerare ai fini della ricostruzione delle responsabilità penali personali di datore di lavoro e dirigente;
  • Quanto al soggetto formatore (quando diverso dal datore di lavoro, che può unicamente organizzare corsi per lavoratori, dirigenti e preposti), l’eventuale mancato rispetto dell’Accordo rileverà in via contrattuale, nel senso che il datore di lavoro potrà rivalersi nei riguardi di tale soggetto chiedendo il risarcimento dei danni che abbia patito a seguito del mancato rispetto da parte del soggetto formatore di quanto chiesto dall’Accordo del 17 aprile 2025″.

 

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