Pubblicato il 29 Giugno 2023

Protettori dell'udito mentre si guida un mezzo: si possono utilizzare?

Protettori dell'udito mentre si guida un mezzo: si possono utilizzare?

Di Dott. Marco Ghezzo, Tecnico HSE Lisa Servizi

Nell’articolo precedente abbiamo visto come si può valutare in maniera veloce la correttezza dei DPI otoprotettori . Per riallacciarci a questo tema, in questo articolo approfondiremo un altro aspetto che può generare perplessità tra consulenti e valutatori.

Posso utilizzare la cuffia o l’inserto auricolare mentre guido un mezzo?

Può capitare di eseguire relazioni tecniche per il rischio rumore per valutare l’esposizione di lavoratori che utilizzano mezzi come carrelli elevatori, escavatori, imbarcazioni etc.

Nel valutatore può sorgere il dubbio che dotare di cuffie o inserti auricolari l’autista del mezzo possa ridurre il rischio rumore introducendo, però, rischi maggiori.

Per provare a rispondere a questa domanda possiamo partire da queste norme:

  • Il Titolo III del D.Lgs. n.81/08 all’art. 76 “Requisiti dei DPI” riporta che i DPI (tutti non solo quelli legati al rumore) devono essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
  • Sia la norma UNI EN 458:2016 che la norma UNI 9432:2011 sottolineano come il L’Aeq,Te (Livello sonoro equivalente calcolato tenendo conto del DPI) non debba essere inferiore a 65 dB(A) al fine di non ricadere nella condizione di iperprotezione in cui l’operatore potrebbe non essere più in grado di osservare segnali di avvertimento o altri suoni, come ad esempio le comunicazioni essenziali, che devono essere colte al fine di ridurre il rischio di infortuni;
  • Il codice della strada (non applicabile in azienda ma che può essere in ogni caso utile al fine del nostro ragionamento) all’art. 173 sottolinea come durante la marcia del mezzo è vietato usare cuffie sonore e che il conducente deve avere adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie.

In sostanza l’attuale normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da un lato non fornisce al datore di lavoro delle indicazioni chiare e dall’altro non introduce nessuna “esenzione” all’utilizzo dei DPI otoprotettori per coloro che guidano mezzi.  

Proviamo quindi a simulare un caso pratico e a fare qualche considerazione in merito.

Caso Studio

Supponiamo di avere una mansione carrellista che per:

  • 7 ore/gg lavora in magazzino (70 dBA);
  • 30 min/gg lavora nel piazzale esterno (65 dBA);
  • 30 min/gg (spalmata nel corso delle otto ore a intervalli di pochi minuti l’uno) attraversa il reparto produttivo (87 dBA).

Da una prima valutazione iniziale emergerebbe un (LEX,8h + U(LEX,8h )) pari a 77,7 dBA e (L picco + U(Lpicco)) di 88,6 quindi la mansione risulterebbe esposta a una fascia di rischio Lex,8h<80 e Lpicco<135.

Il datore di lavoro, non essendo stati superati nè i valori inferiori nè quelli superiori di azioni, non sarebbe quindi tecnicamente tenuto nè a mettere a disposizione nè a imporre l’utilizzo di DPI otoprotettivi.

Facendo però una valutazione più approfondita ci si potrebbe chiedere se, le conclusioni di cui sopra, non siano troppo approssimative in quanto per 30 minuti nel corso della giornata (a intervalli di pochi minuti l’uno) il carrellista in produzione è esposto a un Leq,A che supera il valore superiore di azione (85 dBA).

Quale potrebbe essere la soluzione?

A nostro avviso, vista anche la mancanza di normativa in merito, non esiste una risposta corretta, ma bisogna valutare attentamente caso per caso confrontando tra di loro la valutazione del rischio rumore e la valutazione del rischio generale della mansione del carrellista e di tutte quelle che operano all’interno del reparto produzione.

Se ad esempio in produzione:

  • In assenza di attraversamenti pedonali non fosse presente il rischio di investimento, o la presenza di barriere fisiche consentisse a tutti i pedoni di essere protetti;
  • non fossero presenti segnali acustici particolari o allarmi legati alla produzione.

allora una soluzione cautelativa potrebbe essere quella di fornire un DPI otoprotettore ben dimensionato per quel reparto.

Se invece in produzione fosse presente:

  • un elevato rischio investimento, non fossero ben definiti i percorsi perdonali e gli attraversamenti pedonali;
  • fossero presenti numerosi segnali di allarme poco udibili legati magari alla presenza di sostanze pericolose, ecc.

In questo caso fornire un DPI otoprotettore potrebbe forse introdurre rischi molto maggiori rispetto a quelli che il datore di lavoro è andato ad attenuare con la fornitura dei DPI.

Per concludere, a nostro avviso non può essere fornita una risposta a priori in quanto è di fondamentale importanza valutare il caso specifico prendendo in considerazione tutti i pericoli e i conseguenti rischi che potrebbero interessare la mansione di coloro che utilizzano il mezzo e il contesto in cui operano.

Se in aggiunta, tali mansioni dovessero operare in reparti con livelli di rumore estremamente variegati, le considerazioni di cui sopra sarebbero ancora più complesse in quanto individuare un unico Dpi che non faccia mai ricadere l’operatore nella condizione di iperprotezione è spesso complesso.

Lisa Servizi offre consulenza per la valutazione dei rischi rumore e vibrazioni.

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