Pubblicato il 27 Agosto 2014

Decreto 22 07 2014 Sicurezza Palchi

Decreto 22 07 2014 Sicurezza Palchi

E’ Finalmente stato pubblicato il decreto interministeriale che regolamenta la sicurezza degli spettacoli musicali, cinematografici teatrali e manifestazioni fieristiche, che viene in gergo chiamato decreto palchi. Va a regolamentare un settore in cui recentemente vi sono stati infortuni mortali durante spettacoli e concerti musicali.

Palchi di dimensioni considerevoli che provocano incidenti mortali durante il montaggio/smontaggio o a seguito di eventi meteorologici.

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2014 e porta il titolo di Decreto 22 luglio 2014 “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.”

 

Definisce le prescrizioni da rispettare per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori adibiti alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, nonché alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee permanifestazioni fieristiche.

In estrema sintesi viene applicato anche a questo genere di opere, la normativa specifica dei cantieri, cioè il titolo IV del D.lgs 81/08.

Decreto 22 07 2014 Sicurezza Palchi

Decreto 22 07 2014 Sicurezza Palchi

Il decreto elenca una serie di motivazioni (particolari esigenze) per le quali si rende obbligatoria l’applicazione del D.lgs 81/08 negli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali:

 

a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;

b) elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;

c) presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;

d) necessita di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;

e) necessita di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;

f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;

g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti.

 

Esclusioni

 

Sono escluse dal campo di applicazione della presente norma le seguenti attività:

 

  1. Che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee
  2. Montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a 2 metri
  3. Montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o torri con sollevamento manuale o motorizzato in cui il montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto al piano stabile, non superi i 6 metri nel caso di stativi e 8 metri nel caso di torri.
  4. Montaggio e smontaggio di opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto ad un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi i 7 metri.

 

Il titolo IV del Dlgs 81/08 non viene applicato cosi come definito dal D.lgs 81/08 ma con alcune precisazioni e alcune semplificazioni.

Tra gli obblighi contenuti nel capo II del titolo IV ricordiamo alcune precisazioni relative alla formazione professionale:
l’obbligo di una eventuale informazione formazione e addestramento adeguati e specifici, aggiuntiva da parte del datore di lavoro per i lavoratori che operano su sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e per gli addetti al montaggio e smontaggio di opere  provvisionali.

 

Manifestazioni fieristiche

Il decreto stabilisce che sono soggette all’applicazione delle misure tecniche di cui al titolo IV, e quindi sono da considerare “cantiere”,  le “attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture e opere temporanee per manifestazioni fieristiche” con le seguenti eccezioni:

  1. Strutture allestitive che abbiano un’altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;
  2. Strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano inferiore fino a 100 metri quadri;
  3. Tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto ad un piano stabile, compresi gli elementi di copertura collegati alla struttura di appoggio, non superi 8,50  m.

 

Particolari esigenze:

 

Per le manifestazioni fieristiche, il decreto considera le particolari attività in cui i lavoratori operano:

 

a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;

b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;

c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;

d) necessita di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli eventi;

e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;

f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;

g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti;

h) presenza di piùstand contigui nello stesso quartiere fieristico.

 

Nell’applicazione della normativa cantieri è specificato che il committente è il soggetto organizzatore, gestore o espositore  che ha la titolarità ed esercita i poteri decisionali e di spesa e per conto del quale vengono effettuate le attività  di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture e opere temporanee per manifestazioni fieristiche.

 

Allegati

Sono presenti i seguenti allegati:

-I: informazioni minime sul sito di installazione dell’opera temporanea

-II: informazioni per la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese straniere

-III : contenuti minimi del PSC e del POS per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento

-VI: informazioni minime sul quartiere fieristico

-V: informazioni minime del DUVRI di cui all’art 26 per le manifestazioni fieristiche

-VI : contenuti minimi del PSC e del POS per le manifestazioni fieristiche

 

Lisa servizi può assistervi nell'adempiere ai vari obboligi di cui al presente decreto.

Scarica il decreto interministeriale 22/7/2014

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