Pubblicato il 27 Marzo 2020

Veneto consentiti corsi di formazione a distanza nella sicurezza
La Regione Veneto ha emanato il 26 Marzo 2020 la revisione 9 del documento “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”.
Ci sono modifiche interessanti in ambito formazione sicurezza e salute di cui all’art 37 D.lgs 81/08.
La Regione Veneto, sposa la linea che Lisa Servizi ha sempre avuto, di equiparare la formazione a distanza all’aula, con l’esclusione dei corsi di addestramento pratico e con la tenuta del registro elettronico che le piattaforme garantiscono.
Nel seguito il testo di questo punto specifico “.. resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, fino al termine dell’emergenza, l’eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l’interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza. Con queste modalità, la registrazione delle presenze in entrata e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così come l’effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto. Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai soli moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).
Altre modifiche rispetto alla precedente versione:
- È stato inserito il sommario degli argomenti per una migliore navigabilità
- Sono stati aggiornati i riferimenti normativi
- È stato inserito il paragrafo “Verifiche e manutenzioni periodiche” (pag. 7)
- È stato integrato il paragrafo “Scenari operativi” (pag. 7)
- È stato modificato il paragrafo “Tutela del lavoratore fragile” (pag. 11)
Verifiche e manutenzioni periodiche
Viene specificato che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi” in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Sono parimenti differite tutte le manutenzioni ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’articolo 71, degli impianti di messa a terra, dei mezzi di sollevamento, la manutenzione di estintori e altri presidi antincendio quali luci di emergenza, porte antincendio, etc.