Pubblicato il 13 Marzo 2020

Regione Veneto: ulteriori indicazioni e proroghe formazione sicurezza

Regione Veneto: ulteriori indicazioni e proroghe formazione sicurezza

La regione Veneto ha emanato l’aggiornamento 06 del 13/3/2020 delle “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” relativa alla diffusione del CoronaVirus.

Nel documento vengono fornite indicazioni in merito alle scadenze in ambito formazione alla sicurezza sul lavoro con riferimento specifico ai corsi abilitanti (come quelli per carrellisti, addetti antincendio, primo soccorso, RSPP ecc.) ribadendo che per forza maggiore anche in assenza di aggiornamento il titolo abilitativo viene mantenuto. Poiché la normativa è regolamentata da accordi Stato Regioni la circolare Regionale ha valore di indicazioni soprattutto per gli organi di vigilanza in materia in attesa che analoghe indicazioni provengano dalla Conferenza Stato Regioni.

proroghe formazione sicurezza sul lavoro

Ecco il testo relativo alle proroghe formazione sicurezza

“nelle more di un chiarimento di livello nazionale da parte dei soggetti aventi potere legislativo in materia, si ritiene che il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). In tale eventualità, l’aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato dopo la cessazione dell’efficacia delle misure restrittive di cui ai provvedimenti di livello nazionale, una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l’operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.

Vengono fornite anche specifiche indicazioni in merito agli obblighi di sorveglianza sanitaria

obblighi di sorveglianza sanitaria

“..allo stato attuale non si ritiene giustificata, a nessun titolo, la sospensione della sorveglianza sanitaria; pur riconoscendo l’opportunità che vengano garantite prioritariamente visite mediche pre-assuntive, preventive, a richiesta del lavoratore e per rientro da assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni, si ritiene che eventuali soluzioni difformi dalle previsioni della normativa vigente, che comporterebbero non solo il venir meno di una delle misure generali di tutela della salute dei Lavoratori, ma anche violazioni di specifici obblighi da parte del Datore di Lavoro e del Lavoratore (oltre che del Medico Competente), debbano essere necessariamente valutate ed eventualmente disposte dai soggetti aventi potere legislativo in materia. Nell’attuale quadro normativo, nelle more di un chiarimento di livello nazionale, si ritiene comunque possibile che, perdurando l’emergenza sanitaria e in casi selezionati, il Medico Competente possa, in coscienza e responsabilità, redigendo uno specifico atto certificativo, prolungare per un periodo di tempo limitato la validità dei giudizi di idoneità precedentemente espressi, in accordo con il lavoratore interessato. D’altra parte, si evidenzia che il numero delle visite periodiche dei lavoratori effettivamente in servizio dovrebbe essere già ridotto al minimo indispensabile, considerate le misure di restrizione disposte a livello nazionale, l’incentivazione di ferie, congedi e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, nonché la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.”

Per quanto attiene alla valutazione dei rischi e procedure di sicurezza vengono fornite le seguenti indicazioni

“In tale scenario, infine, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell’attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.”

 

Scarica il documento Regione Veneto Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari

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