Pubblicato il 30 Dicembre 2013

La commissione degli interpelli in ambito sicurezza sul lavoro (art. 12 D.lgs 81/08) si è espressa in merito ad alcuni importanti quesiti.

Vediamoli in dettaglio:

1)     Interpello numero 16: riguarda l’applicazione del titolo IV (cantieri) o meglio la definizione ai sensi art 89 di “cantiere” ai lavori di montaggio di scaffalature metalliche. Viene fatta una analisi delle varie tipologie di scaffalature metalliche come definite dall’ACAI, da quelle leggere per applicazioni commerciali a quelle pesanti e molto pesanti fino agli archivi e magazzini automatizzati. La risposta al quesito è molto articolata e parte da due elementi “La tipologia” di scaffalatura e il “contesto” in cui viene collocata. Le scaffalature leggere sono considerate elementi di arredo e quindi fuori dal campo di applicazione del titolo IV. Il montaggio di scaffalature medie, pesanti e molto pesanti potrebbe rientrare nel titolo IV. I magazzini automatici a gravità sono sostanzialmente macchine soggette a marcatura CE e quindi non soggetti. I magazzini  e archivi automatizzati potrebbero rientrare in quanto richiedono l’assemblaggio di elementi prefabbricati. Gli archivi e magazzini mobili o compattabili non rientrano. Le scaffalature  autoportanti e le scaffalature leggere con scale multipiano rientrano nel titolo IV. Le scaffalature metalliche non sono da considerare “attrezzature di lavoro” a meno che non rientrino nella direttiva macchine.

2)      Interpello Numero 17 riguardante l’obbligo di rifare il corso per coordinatori CSE/CSP in caso di mancato aggiornamento. Viene affermato in sostanza che in mancanza di aggiornamento il CSE/CSP non può svolgere le proprie funzioni . Inoltre le ore fatte in più rispetto alle 40 ore quinquennali non costituiscono credito formativo permanente.

3)  Interpello Numero 18; Riguarda l’obbligo della formazione ai sensi art. 37 dei lavoratori che hanno già svolto la formazione con corsi specifici per RSPP.  Come ci si aspettava la commissione ha affermato che la formazione RSPP essendo “superiore per durata e contenuti” è sufficiente. Non serve effettuare una formazione ex art 37.
 

Vai alla pagina del sito con le risposte agli interpelli.


 
 

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