Responsabile tecnico rifiuti garanzie finanziarie
A seguito della pubblicazione su Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011 delle delibere del Comitato Nazionale n. 1 e n. 2 del 19/01/11 gli intermediari e commercianti di rifiuti, che alla data del 18 febbraio 2011 svolgono attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi, devono presentare domanda di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali categoria 8 entro 60 giorni da tale data (entro il 18 aprile 2011).
Entro tale termine per gli intermediari e commercianti di rifiuti sono previste le seguenti disposizioni transitorie:
• L’incarico di responsabile tecnico delle imprese può essere assunto dal legale rappresentante dell’impresa, anche in assenza dei requisiti tecnici previsti. L’impresa ha tuttavia l’obbligo di soddisfare tali requisiti entro tre anni dalla data dell’iscrizione
• Gli intermediari e commercianti devono attestare di aver adempiuto all’obbligo di informazione al Sistri o all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, relativamente all’anno precedente o all’anno in corso
Al fine del perfezionamento dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali, gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione devono prestare le garanzie finanziarie a favore dello Stato definite nella circolare n. 442 del 16 marzo 2011 con i seguenti chiarimenti relativamente agli importi:
– per commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi: garanzie finanziarie pari a quelle stabilite per la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi ,
– per commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi: garanzie finanziarie pari a quelle stabilite per la raccolta ed il trasporto di rifiuti non pericolosi ,
– per commercio ed intermediazione di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi: garanzie finanziarie pari a quelle stabilite per la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi con riferimento alla classe corrispondente al totale dei rifiuti commercializzati ed intermediati.
E’ prevista una riduzione degli importi della garanzia finanziaria nei seguenti casi:
– per le imprese con registrazione Emas (regolamento Ce n. 1221/2009): 50%
– per le imprese con certificazione Uni En Iso 14001: 40%.