Interessante la circolare 13 del Ministero del Lavoro pubblicata in data 13/8/2012 avente per oggetto:
“D.M. 11/4/2011 concernente la “disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all. VII del D.Lgs. 81/08 nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”- chiarimenti.
La circolare passa in esame i seguenti punti:
- Le modalità di effettuare denunce multiple di attrezzature di lavoro che hanno scadenze diverse al fine di raggruppare le verifiche
- L’applicabilità dell’art 26 (in pratica il DUVRI): non si applica in quanto l’attività di verifica è considerata di tipo intellettuale, e i soggetti sono già qualificati “ope legis”
- La richiesta della verifica delle attrezzature noleggiate senza operatore o concesse in uso può essere effettuata dal noleggiatore
- Si chiarisce che non sono attrezzature da assoggettare a verifiche:
- Le centrali termiche con potenza inferiore a 116 Kw e i serbatoi di GPL che non fanno parte di un processo produttivo.
- Sistemi di movimentazione e sospensione allestimenti scenici comunemente denominati “macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi”
- I ponti sollevatori per autoveicoli
- I Commissionatori
Viene chiarito che l’eventuale inattività di una attrezzatura non incide sulla periodicità delle verifiche che vanno comunque effettuate.
Vengono normate le modalità di comunicazione agli enti preposti alle verifiche nel caso di spostamento di una attrezzatura.
La circolare in oggetto dedica ampio spazio alle modalità di attuazione degli obblighi per raccordare vecchi e nuovi adempimenti.
Di seguito la pagina del sito del Ministero del lavoro con riportate le circolari del 2012
http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/Normativa/Pages/Norme_anno_2012.aspx