Pubblicato il 21 Novembre 2014

E’ necessario redigere immediatamente il documento di valutazione dei rischi per nuova impresa e anche a seguito di modifiche come da art 29 comma 3.
Questo è la conclusione della modifica al testo unico sicurezza, d.Lgs 81/08 derivante dalla legge 30 Ottobre 2014, numero 161 che di fatto recepisce la procedura di infrazione comunitaria.
E’ stato completamente riscritto il comma 28 3 bis e ampliato l’art 29 comma 3. Mentre nella precedente era possibile attendere fino a 90 giorni dall’apertura di una nuova impresa per la redazione del documento, ora il datore di lavoro deve “comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi.. e immediata comunicazione all’RSL.
Allo stesso modo in caso di rielaborazione del Documento di valutazione dei rischi il "Datore di lavoro deve comunque darne immediata evidenza attraverso idonea documentazione e informare RSL.
Per quanto ci riguarda tale modifica, non comporta alcun miglioramento significativo del livello di sicurezza.
E’ solo una complicazione inutile.