Pubblicato il 21 Giugno 2013

Approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome i corsi di formazione per i professionisti dell’istallazione e manutenzione delle tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili.
Con ’Accordo 13/008/CR10b/C9 del 24 gennaio 2013 approvato il 24 gennaio 2013 viene definito lo standard formativo per le attività d’installazione e di manutenzione straordinaria di:
caldaie:
• caminetti e stufe a biomassa;
• sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici;
• sistemi geotermici a bassa entalpia;
• pompe di calore
I corsi di formazione delineati dall’Accordo vanno a completare ciò che è previsto dal Decreto di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, stabilendo i contenuti, la durata e l’aggiornamento con cui devono essere svolta questa specifica formazione.
Innanzitutto date le diverse tipologie d’impianti previsti (stufe, caminetti e generatori di calore alimentati da biomasse, sistemi solari fotovoltaici e sistemi solari termici, sistemi geotermici poco profondi e pompe di calore), l’Accordo di cui sopra:
• contempla quattro specifici standard a valle di un modulo unico propedeutico di formazione;
• articola i corsi in due parti distinte: una teorica, erogabile anche in modalità FAD, ed una pratica da svolgere presso adeguate strutture.
Definisce che, in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia autonoma, siano le Regioni, le Province autonome ad erogare, direttamente o attraverso soggetti accreditati e/o specificamente autorizzati, i corsi di formazione e a definire i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti.
Inoltre sono individuati i requisiti dei formatori, i quali devono essere in possesso sia di un’esperienza documentata, almeno quinquennale, nella progettazione e/o gestione e/o manutenzione degli impianti in questione, sia di una conoscenza adeguata della legislazione e della normativa, nell’ambito della specifica tematica oggetto della docenza.
La formazione deve avere durata minima di 80 ore di cui:
• 20 ore per il modulo comune;
• 60 ore per i moduli specifici, di cui almeno 20 devono essere di pratica.
Ai fini dell’ammissione all’esame è obbligatoria la frequenza ad almeno l’80% delle ore complessive del corso.
La prova finale, previa frequenza del discente di almeno l’80% delle ore complessive del corso, è suddivisa in una parte teorica e in una prova pratica. Al superamento delle due parti viene rilasciato l’attestato di qualificazione professionale di installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili.
Infine è previsto un aggiornamento triennale, a cui i soggetti qualificati devono partecipare, di almeno 16 ore secondo le indicazioni previste da ciascuna regione. L’aggiornamento può essere svolto in modalità FAD e ha frequenza obbligatoria al 100%.