Pubblicato il 14 Novembre 2022

Stop dell’UE ai certificati volontari di prodotti soggetti a norme armonizzate

Stop dell’UE ai certificati volontari di prodotti soggetti a norme armonizzate

Nella nota della Directorate General For Internal Market, Industry, Entrepreneurship And Smes (DG GROW) la Commissione Europea dichiara che la “certificazione volontaria” non è autorizzata ed è sanzionabile quando viene svolta nei settori in cui operano gli Organismi Notificati e quando fa riferimento alle norme tecniche armonizzate.

L’obiettivo del documento, posto all’attenzione dell’Autorità di sorveglianza sul mercato e alle Autorità di notifica di tutti gli Stati membri, è quello di sistemare una situazione critica che è nata con l’inizio dell’Emergenza COVID-19, da quel momento gli Organismi Notificati hanno cominciato a rilasciare “certificati volontari” per prodotti e settori per i quali non erano in possesso della notifica in base alla legislazione armonizzata applicabile: direttive DPI, Dispositivi Medici, ATEX, RED e PED fino a macchine utilizzate in ambienti esplosivi, esplosivi a uso civile o articoli pirotecnici, per i quali la valutazione è sempre obbligatoria e non c’è margine per la certificazione volontaria.

I "certificati volontari" che riportavano il simbolo della marcatura CE

La marcatura CE, ai sensi del Regolamento CE 765/2008 (art. 30, par. 2), può essere applicata solo sui prodotti e solo dopo aver eseguito dei test di prodotto e le procedure di valutazione della conformità stabilita secondo la normativa armonizzata dall'UE applicabile. La Decisione 768/2008/CE art. R12, par.1, specifica la possibilità di apporre la marcatura CE sugli imballaggi o sui documenti di accompagnamento solo nel caso in cui non è possibile apporla sul prodotto o sulla targhetta e se la legislazione di prodotto prevede questi documenti. 

L’Organismo Notificato può svolgere attività che esulano le attività per le quali è notificato?

Sì, purché questo avvenga nel rispetto di requisiti specifici e indicazioni che possano evitare equivoci nei consumatori/utilizzatori e creare confusione sul mercato. Ecco un breve elenco di indicazioni affinché l’Organismo Notificato operi in maniera conforme in questi casi:

  • mettere in chiaro che tali attività non fanno parte degli ambiti coperti dalla propria notifica;
  • non usare il proprio numero di notifica per valutazioni, prove, certificati;
  • non sottoporre e distinguere le attività notificate da quelle “non notificate”.

Cosa avviene nel caso di violazione delle nuove disposizioni sulla prassi della "certificazione volontaria" da parte degli Organismi Notificati?

La Commissione Europea può compiere ogni azione necessaria volta a contrastare le attività di certificazione o revocare la notifica e ha stilato specifiche raccomandazioni alle Autorità degli Stati membri.

Per approfondire la notizia vi invitiamo a visitare il sito web di Accredia, che è la fonte di questo articolo.

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