Pubblicato il 28 Gennaio 2020

applicazione direttiva macchine

Sorveglianza di mercato per i prodotti nel campo di applicazione della direttiva macchine

È di recente pubblicazione il 10° rapporto INAIL (Novembre 2019) relativo all’attività di sorveglianza del mercato, ai sensi del D.Lgs. 17/2010, per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva macchine. Il documento è di grande interesse ed evidenzia molte situazioni di non conformità, riscontrate dagli enti di controllo, per lo più durante le attività di vigilanza, le verifiche periodiche e le ispezioni a seguito di infortuni gravi e mortali.

Il documento riporta una serie di semplici schede, divise per comitato tecnico di riferimento, che individuano, tra le altre informazioni:

  • descrizione sintetica della macchina;
  • descrizione della situazione di pericolo;
  • risultanze a seguito della segnalazione e dell’eventuale adeguamento (reso conforme o non conforme).

Come viene svolta l'attività di sorveglianza del mercato ai sensi del D.Lgs. 17/2010

Il D.Lgs. 17/2010 assegna ai Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali l’attività di sorveglianza del mercato, così come previsto dall’art. 6.

In sintesi, qualora sia constatato che una macchina marcata CE (come da direttiva macchine) rischia comunque di compromettere la sicurezza delle persone, il Ministero, con provvedimento motivato e notificato all'interessato (il fabbricante), ne ordina il ritiro dal mercato, ne vieta l'immissione sul mercato o la messa in servizio, o ne limita la libera circolazione.

Generalmente le segnalazioni di macchine marcate CE ma a rischio, sono predisposte dagli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro (quali ASL o ARPA) nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche a seguito di infortuni.

Esempi tratti dal rapporto INAIL su applicazione della direttiva macchine

Vediamo ora qualche esempio di schede tecniche, estratte dal 10° rapporto INAIL, di macchine segnalate al Ministero dello Sviluppo Economico, per le quali gli organi di vigilanza hanno riscontrato delle non conformità derivanti da requisiti essenziali di sicurezza (RES previsti da direttiva macchine) non completamente rispettati. 

Ricordiamo che la macchina provvista della marcatura "CE", accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili, rischia comunque di compromettere la salute e la sicurezza delle persone.

scheda tecnica 15

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scheda tecnica 56

scheda tecnica 58

Cosa deve fare il datore di lavoro per introdurre nuove macchine in azienda?

Come prevede l’articolo 71 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature che siano:

  • conformi ai requisiti di cui all’articolo 70 (RES previsti da direttiva macchine o requisiti generali di sicurezza previsti dall’allegato V del testo unico);
  • idonee ai fini della salute e sicurezza sul lavoro;
  • adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi.

All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro vanno presi in considerazione anche i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse e da interferenze con altre attrezzature già in uso.

Nel caso degli esempi sopra citati, doveva essere già il datore di lavoro ad evidenziare, prima di mettere in servizio la macchina, quei problemi emersi a seguito delle attività di vigilanza e, peggio, a seguito dell’infortunio mortale. 

imprenditore direttiva macchine

Ogni datore di lavoro deve svolgere le seguenti attività, quando vuole introdurre nuove macchine in azienda, anche prima dell’acquisto:

  1. verificare tutta la documentazione della macchina e, in particolare, che la dichiarazione di conformità sia conforme, oltre a controllare quali siano le norme tecniche (anche di tipo C) adottate dal fabbricante;
  2. verificare la completezza e la conformità del manuale d'uso e di manutenzione;
  3. verificare, tramite controllo a vista e con prove di funzionamento, l’eventuale presenza di vizi particolari in contrasto con legislazione italiana (D.Lgs. 81/08), con la Direttiva Macchine (D.Lgs. 17/2010), con il manuale d’uso e la manutenzione.

In poche parole il datore di lavoro deve svolgere una specifica valutazione del rischio già prima dell’inserimento dell’attrezzatura, in modo da garantire che la macchina sia sicura, anche in relazione all’ambiente di lavoro (illuminazione, rumore, sostanze emesse, alimentazione, ecc.).

Inoltre prima dell’acquisto, è consigliabile anche inserire specifiche clausole contrattuali all’interno di ordini di attrezzature e macchine come da esempio sotto riportato.

Procedura di sistema di gestione della sicurezza per ingresso di macchine ed attrezzature

Un’azienda dotata di sistema di gestione sicurezza non può non avere una specifica procedura che gestisca quei cambiamenti che potrebbero modificare i livelli di sicurezza e salute: l’acquisto (ma anche la cessione) di macchine ed attrezzature può sicuramente rientrare tra questi cambiamenti e deve essere trattata in modo proattivo. 

Ecco un esempio di procedura (semplificata) nel caso di acquisto di una macchina o di un'attrezzatura:

  1. il datore di lavoro comunica preventivamente al RSPP le macchine/attrezzature che intende inserire nel reparto per una valutazione dei rischi preventiva, comunicando tutte le informazioni di cui dispone e la motivazione. 
  2. Nel caso di macchine marcate CE acquisisce la relativa documentazione (MUM e dichiarazione di conformità); nel caso di macchine immesse nel mercato prima del 21/09/1996, acquisisce dal fornitore l’attestazione di conformità di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/08, prima di procedere all’eventuale acquisto.
  3. Il RSPP provvede ad effettuare le valutazioni di sua competenza ed a consultare il RLS. Inoltre, provvede ad assistere l’ufficio acquisti nel definire specifiche clausole contrattuali.
  4. L’accettazione della fornitura di macchine/impianti/attrezzature è subordinata ad una valutazione sia documentale che di rischio da parte del RSPP.
  5. Il RSPP provvede ad aggiornare la valutazione dei rischi e informare se, del caso, il Medico Competente.
  6. Il RSPP archivia le dichiarazioni di conformità di macchine/ attrezzature, nonché consegna al personale dei manuali d’uso e istruzione, ovvero dei libretti d’uso e manutenzione.

Un esempio di clausole contrattuali per acquisto di attrezzature o macchine

Clausola espressa primaria (composizione della fornitura)

L’attrezzatura di lavoro di cui al presente contratto/richiesta di offerta sarà fornita, all’atto della consegna, completa di:

  • Manuale d’uso e d’istruzione in lingua italiana contrassegnato con nome ed indirizzo del fabbricante Modello e Tipo e n. di matricola dell’attrezzatura in doppia copia.
  • Dichiarazione di Conformità CE firmata dal responsabile legale del fabbricante o da suo delegato autorizzato con nome ed indirizzo del fabbricante, Modello, Tipo e n. di matricola;
  • Targa apposta in modo visibile ed indelebile sull’attrezzatura riportante nome ed indirizzo del fabbricante Modello, Tipo e n. di matricola dell’attrezzatura.

Qualora l’attrezzatura venga fornita imballata essa porterà all’esterno dell’imballo, in busta chiusa visibile, copia delle istruzioni di trasporto e di disimballo redatte in modo semplice, leggibile a distanza ed in lingua italiana.

L’eventuale mancanza di uno solo dei suddetti elementi ovvero la difforme esecuzione degli stessi rispetto alle norme di documentazione vigenti renderà nulla la consegna con le conseguenze del mancato rispetto dell’elemento essenziale della compravendita citato all’art. 1477 del codice civile.

Clausola espressa secondaria (esenzione di vizi occulti)

In particolare essa viene dichiarata conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti mediante apposita Dichiarazione di conformità firmata dal legale responsabile del venditore che pertanto se ne assume la completa responsabilità civile e penale.

In particolare il venditore dichiara di essere perfettamente a conoscenza delle norme regolamentari stabilite dal D.Lgs. 17/2010 (Recepimento della Direttiva “Macchine” 2006/42/CE) in materia di macchine, impianti complessi ed attrezzature intercambiabili soggetti alla cosiddetta “Marcatura CE”; esse impongono al fabbricante di mantenere per almeno dieci anni presso le proprie strutture un Fascicolo tecnico ove siano riportate le analisi e le valutazioni relative ai rischi propri della macchina.

Il venditore è perfettamente al corrente delle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza del lavoro e dichiara nella predetta Dichiarazione di conformità che ha esaurito, nei limiti della tecnologia e della prassi tecnica disponibile al momento della costruzione, il procedimento di valutazione dei rischi dell’utilizzatore e delle altre persone eventualmente esposte con la conseguente eliminazione ovvero riduzione dei rischi al minimo livello compatibile: i rischi residui riportati nel Manuale d’uso e d’istruzione corrispondono a condizioni di lavoro dipendenti dalla organizzazione dell’acquirente e restano a carico di quest’ ultimo.

Sotto il profilo della sicurezza ed igiene del lavoro il venditore afferma e se ne assume la responsabilità che l’attrezzatura in questione non nasconde vizi occulti (carenze di sicurezza ed igiene del lavoro non esplicitamente escluse dall’elencazione dei rischi residui). A fronte di detta affermazione il venditore conosce il contenuto dell’art. 1490 e segg. del codice civile. In particolare il venditore espressamente rinuncia all’applicazione dell’art. 1495 del codice civile.

Il venditore riconosce che la presenza (verificata anche da parte di terzi, in particolari da ispettori di enti di verifica) di vizi occulti da luogo a risoluzione contrattuale con risarcimento di danni eventuali per mancata consegna.

Lisa Servizi per la valutazione dei rischi di macchine e attrezzature

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Autore articolo: Ing. Emanuele Livieri

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