Pubblicato il 29 Dicembre 2020

Sono licenziabili i lavoratori che non si vaccinano?

Sono licenziabili i lavoratori che non si vaccinano?

14/1/2021 Aggiornamento:

Oltre alle posizioni già note si sono aggiunte quelle di ADAPT e di Giuliano Cassola che fa parte del Comitato scientifico che si possono scaricare qui

 

Il tema dell’obbligatorietà o meno dei vaccini è molto discusso in questi giorni, anche nel parlamento ove vi sono posizioni differenti.

Alcuni stanno proponendo almeno l’obbligo per alcune categorie che sono particolarmente esposte come in ambito sanitario.

Ma c’è qualcuno, come l’ex procuratore Guariniello che ha affermato che già oggi chi non si vaccina può essere licenziato. Questa affermazione, oggettivamente molto forte, ma che ha oggettivamente il merito di aver iniziato il dibattito, si basa su alcuni articoli del testo unico sicurezza e in particolare l’art 279 che impone al datore di lavoro di mettere a disposizione “vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico, da somministrare a cura del medico competente”. Il Covid-19 è infatti un agente biologico, che recentemente è stato posto nel gruppo 3, tra i più insidiosi.

Se è vero che la legge dice “mettere a disposizione” - afferma Guariniello - e dunque non obbliga nessuno a vaccinarsi, è anche «vero che la stessa norma impone al datore di lavoro “l'allontanamento temporaneo del lavoratore in caso di inidoneità alla mansione su indicazione del medico competente”. E come può il medico non esprimere un giudizio di inidoneità se il datore di lavoro, proprio su parere del medico competente, ha messo a disposizione il vaccino, poi rifiutato dal lavoratore?».

«La sorveglianza sanitaria non serve solo a tutelare il singolo lavoratore - prosegue il giudice -, ma anche tutti gli altri. La Corte Costituzionale lo ha ribadito più volte: la tutela della salute è un diritto dell'individuo e un interesse della collettività. 

La legge prevede l'obbligo di allontanare il lavoratore e di adibirlo ad altra mansione, ma solo ove possibile. Se non è possibile si rischia la rescissione del rapporto di lavoro, cioè il licenziamento, magari non immediatamente visto che lo stato di emergenza non consente i licenziamenti ma in futuro.

Secondo Guariniello, non è necessaria una nuova legge, basta quella attuale “la normativa è chiara nel prevedere la messa a disposizione del vaccino, l'allontanamento e la destinazione ad altra mansione “ove possibile” del lavoratore che si rifiuti inidoneo». 

Più o meno le stesse tesi sono state formulate da Pietro Ichino, illustre giuslavorista, partendo da un riferimento normativo diverso, l’articolo 2087 del codice civile che obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure suggerite da scienza ed esperienza, necessarie per garantire la sicurezza fisica e psichica delle persone che lavorano in azienda.

Secondo Ichino il datore di Lavoro non può, ma deve licenziare chi non si vaccina, una volta che i vaccini saranno realmente disponibili e si potrà vaccinare tutta la popolazione.

Per medici e infermieri che sono i primi a vaccinarsi secondo Ichino, l’obbligo già esiste.

In pratica “O ti vaccini o ti licenzioperché la protezione del tuo interesse alla prosecuzione del rapporto cede di fronte alla protezione della salute altrui».

Come esiste l’obbligo del distanziamento e delle mascherine allo stesso modo va gestito l’obbligo della vaccinazione.

Alcuni autorevoli commentatori affermano che non è possibile procedere con il licenziamento in quanto l’art 32 della costituzione afferma che non si può imporre un trattamento sanitario se non tramite una legge. Ma Ichino afferma che ci sono due commi nell’art 32: il primo sancisce la  protezione della salute di tutti; il secondo la libertà di scelta e di rifiuto della terapia. Se la scelta di non curarsi determina un pericolo per la salute altrui, prevale la tutela di questa.

Anche per Ichino non serve una legge in quanto “basta l’articolo 2087 del codice civile”

Bisogna però tenere presente che tranne per infermieri,  medici e pochi altri, il Covid-19 non è un rischio professionale, cioè non è generato all’interno del processo produttivo e quindi anche la normativa a tutela del lavoro cui fa riferimento Guariniello e Ichino non è applicabile al caso specifico.

Inoltre il vaccino non è disponibile per le aziende. La sua gestione è centralizzata e ci vorranno pesi per vaccinare milioni di Italiani.

Su questo punto immagino ci saranno discussioni a non finire.

Sul tema è intervenuta anche la fondazione Studi Consulenti del lavoro che conclude in questo modo “Senza una norma che renda obbligatorio il vaccino per tutti i lavoratori, quale misura preventiva del contagio in azienda, come sarà possibile tutelare la salubrità dei luoghi di lavoro e la conseguente responsabilità penale del datore di lavoro?”

approffondimento licenziamento lavoratori che non si vaccinano consulenti del lavoro

 

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