Proroghe in ambito formazione sicurezza e adempimenti in generale
Le scadenze dei corsi di formazione in ambito sicurezza sono prorogate fino a fine Luglio 2021
Venire a capo della normativa attuale e delle proroghe in ambito formazione sicurezza e salute sul lavoro legate alla durata dell’emergenza è veramente un rompicapo. Ho perso molto tempo per collegare i pezzi e penso di esserci riuscito.
Partiamo dall’inizio: La dichirazione dello stato di emergenza
il 31 gennaio 2020 il consiglio dei ministri delibera lo stato di emergenza. Dopo il primo lockdown il governo “congela” tutto con il Decreto Legge 17 Marzo 2020 n.18. Tra le tantissime cose congelate all’articolo 103 troviamo quello che ci interessa:
– «Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza» con la precisazione che
– «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate» e che
– «Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».
Lo stato di emergenza, inizialmente stabilito il 31/1/2020 è stato più volte prorogato fino al 31/1/2021.
Il 13 gennaio 2020 il consiglio dei ministri ha approvato il Decreto n.2 del 14 gennaio 2021 – GU n.10 del del 14 gennaio 2021 con nuove misure per l’emergenza in cui ha prorogato al 30 Aprile lo stato di emergenza.
“1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021».
Le proroghe in ambito formazione sicurezza e adempimenti in generale, prevenzione incendi è stabilito nell’articolo 3 bis alla legge 159 del 27 Novembre 2020 (GU Serie Generale n.300 del 03-12-2020) di conversione del DL 7/10/2020 numero 125.
Qui troviamo l’articolo 3 bis “Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza
1. All’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;
b) dopo il comma 2-quinquies e’ inserito il seguente:
«2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2».
Anche se la proroga fa riferimenti ad atti amministrativi in altri ambiti a nostro avviso è di valenza più generale e si applica a tutto anche alle abilitazioni dei corsi di formazione.
Quindi tutti i corsi di formazione scaduti tra l’1/8/2020 e il 4/12/2020 e non ancora aggiornati sono validi fino a 90 giorni dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (31/4/2021) e quindi fino a fine Luglio.
Qui il testo