Pubblicato il 05 Marzo 2015

 

Proroga scadenza antincendio strutture ricettive

Direi che la parola più utilizzata in ambito antincendio è proroga.  Siamo l’emblema di un paese poco serio che da una parte si dota di livelli di normazione assurdi (qualche famoso PM afferma che abbiamo la legislazione migliore al mondo in ambito sicurezza, peccato non venga applicata), dall’altra non riesce (Lo Stato!) ad applicare le stesse norme che si è dato. Il che significa che l’asticella è stata posta troppo alto, creando di fatto un paese “fuori norma”.

Nell’ambito della prevenzione incendi tra qualche mese cambierà tutto a seguito dell’introduzione del nuovo codice di Prevenzione incendi e tutto sarà più facile in quanto l’asticella sarà finalmente abbassata.

E nel frattempo ?

Proroga!!

Già il nome del decreto è tutto un programma: Decreto legge 31/12/2014 numero 192 che è stato convertito in Legge il 27/2/2015 (legge 11). Dentro c’è di tutto e di più, tra qui alcune decine di milioni al Comune della fallita città di Venezia.

Per quanto ci riguarda vi è un impatto sulle strutture ricettive. La scadenza per l’adeguamento alla prevenzione incendi delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, è stata posticipato al 31 ottobre 2015 (ricordiamoci che la regola tecnica sugli alberghi è il DM 9/4/1994 cioè una norma di 21 anni fa ). Scommettiamo che non è l’ultima?

Per le attività di nuovo inserimento nell’elenco del DPR 151/2011 l’obbligo dei requisiti di sicurezza antincendio e SCIA scatta entro il 7/10/2016 e quindi potrà usufruire della componente tecnica del nuovo Codice di Prevenzione Incendi.

Attività soggette all’obbligo di adeguamento delle disposizioni antincendio

Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie > 3.000 m2

N.P.

Fino a 5.000 m2

Oltre 5.000 m2

68

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;
Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2

Fino a 50 posti letto

Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m2

Strutture fino a 100 posti letto

Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m2

Oltre 100 posti letto

73

Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità

N.P.

Fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m2

Oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m2

78

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee

N.P.

N.P.

Tutti

79

Interporti con superficie superiore a 20.000 m2

N.P.

N.P.

Tutti

80

Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m

Tutte

N.P.

N.P.



N.P. = non prevista

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