Pubblicato il 12 Febbraio 2013

Entro il 28 febbraio 2013 le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o svolgono attività di smaltimento o di bonifica devono inviare alla Regione e alla ASL, territorialmente competenti, una relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente.
Normativa di riferimento: art 9 della Legge 257 del 27 marzo 1992 e Circolare n. 124976 del 17 febbraio 1993 del Ministero Industria, commercio e artigianato contenente il modello da utilizzare per la relazione.
La relazione dovrà quindi essere inviata entro il 28 febbraio alla Regione e alle unità sanitarie locali dei territori dove vengono svolte le lavorazioni che comportano l’esposizione dell’operatore dell’impresa all’amianto.
Per quanto ci riguarda abbiamo ritenuto utile progettare uno specifico corso di formazione per la corretta gestione e valutazione del rischio amianto.
Vai al nostro portale della formazione e vedi il programma del corso sulla gestione e valutazione del rischio amianto.
Se all'interno del vostro edificio sono presenti materiali contenenti amianto (coperture, coibentazioni, condotte, guarnizioni, linoleum, ecc) non è necessaria l'invio della relazione annuale ma è obbligatoria la valutazione del rischio.
Per informazioni contattateci allo 0415384087
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La relazione dovrà quindi essere inviata entro il 28 febbraio alla Regione e alle unità sanitarie locali dei territori dove vengono svolte le lavorazioni che comportano l’esposizione dell’operatore dell’impresa all’amianto.
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