Pubblicato il 12 Febbraio 2013

Normativa di riferimento: art 9 della Legge 257 del 27 marzo 1992 e Circolare n. 124976 del 17 febbraio 1993 del Ministero Industria, commercio e artigianato contenente il modello da utilizzare per la relazione.
La relazione dovrà quindi essere inviata entro il 28 febbraio alla Regione e alle unità sanitarie locali dei territori dove vengono svolte le lavorazioni che comportano l’esposizione dell’operatore dell’impresa all’amianto.
Per quanto ci riguarda abbiamo ritenuto utile progettare uno specifico corso di formazione per la corretta gestione e valutazione del rischio amianto
Corso Responsabile della gestione amianto ai sensi del DM 06/09/94
Se all'interno del vostro edificio sono presenti materiali contenenti amianto (coperture, coibentazioni, condotte, guarnizioni, linoleum, ecc) non è necessaria l'invio della relazione annuale ma è obbligatoria la valutazione del rischio.
Per informazioni contattateci allo 0415384087
Vedi i nostri corsi e-learning
Vai ai nostri corsi interaziendali