Pubblicato il 03 Giugno 2013

È possibile effettuare la formazione obbligatoria prevista da dall’art. 37 del D. Lgs 818 ai lavoratori sospesi dall’attività lavorativa, beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito (art. 4, comma 40, L. n. 92/2012?
Il quesito è stato posto da Confindustria alla commissione interpelli, la risposta, con l’interpello n. 16 del 22 maggio 2013, definisce quali sono i corsi erogabili e quali non in questa occasione.
È possibile effettuare i corsi:
- Finalizzati al trasferimento o cambiamento da mansioni o alla introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;
- i corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall’accordo del 21 dicembre 2011.
Non è possibile invece effettuare :
- i corsi relativi alla formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico … in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro (art. 37, c. 4 , lett. a) del TU 81/08).
La commissione reputa che la formazione contemplata dalla L. n. 92/2012 riguardi la capacità professionale del lavoratore in relazione o al lavoro dal quale risulta momentaneamente sospeso o alla nuova attività alla quale accederà in virtù della riqualificazione lavorativa.
I corsi di cui la normativa in riferimento hanno finalità diverse e devono essere erogati in momenti diversi le motivazioni dell’esclusione di parte dei corsi.