Pubblicato il 17 Giugno 2020

A causa dell’approssimarsi della scadenza del DPCM 17 maggio 2020, con il DPCM del 11 giugno si sono prorogati i termini di applicazione delle misure anti contagio sino al 14 luglio 2020.
Lo stato di emergenza, proclamato il 31 gennaio 2020, dura 6 mesi e andrà in scadenza il 31 Luglio 2020 e, non a caso, è tale anche il termine previsto dal DL 33 del 16/05/2020 dove si sancisce l’obbligo di esercire le attività economiche-produttive e sociali nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida.
Oltre a questo, per chi si è tenuto aggiornato con l’emanazione delle varia Linee guida per la riapertura delle attività economiche, non troverà grosse novità, se non:
- l’aggiornamento dell’allegato al DPCM dove erano riportate le linee guida, ora sono all’allegato 9 , nella loro versione più recente: 20/95/CR1/COV19 del 11-6-2020
- l’ottimizzazione del testo di alcuni articoli, lasciandone invariato il contenuto in termini di misure anti-contagio ed eliminando sia i riferimenti a date di applicazione ormai superate, sia i riferimenti all’emanazione di linee guida, ormai presenti (per esempio: le disposizioni attinenti agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche)
Quindi non cambia nulla per le attività produttive, per le attività commerciali, per il trasporto pubblico ed altre attività che erano già in attività nel rispetto di protocolli o delle linee guida.
Novità si hanno invece per:
- Apertura delle attività sportive: si invita a verificare le specifiche indicazioni presenti nel DPCM
- Apertura delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo
- Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso
- fino al 14 luglio 2020 sono sospesi i Congressi e le Fiere. Le Regioni o le province autonome possono prevedere una differente data di apertura in base all’andamento epidemiologico sul proprio territorio. Quando apriranno dovranno essere organizzati con le misure previste per spettacoli (art.1 comma 1, lettera m) o con diverse modalità, se specificate da regioni o province autonome.