Pubblicato il 13 Aprile 2020

DPCM 10 Aprile 2020 proroga restrizioni coronavirus
Con il DPCM 10 Aprile 2020 le misure di restrizione e contenimento della diffusione del coronavirus covid-19 vengono prorogate dal 14 Aprile 2020 sino al 3 Maggio.
Le modifiche più rilevanti che interessano le attività produttive sono:
1. Nuovi codici ATECO
Sono introdotti dei nuovi codici ATECO per i quali l’attività è autorizzata senza la comunicazione al prefetto (allegato 3). Oltre ai codici già presenti nel precedente decreto del 25/3/2020 sono autorizzati i seguenti nuovi codici ATECO:
2 – silvicoltura ed utilizzo aree forestali
16 – industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
25.73.1 – fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili
26.1 – fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche
26.2 – fabbricazione di computer e unità periferiche
33.16 – riparazione e manutenzione di aeromobili e veicoli spaziali
33.17 – riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario
42.91 – costruzione di opere idrauliche
46.49.1 – Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.75.01 – Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura
81.3 – cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
99 – Organizzazioni e organismi extraterritoriali
Le attività non ricomprese nell’elenco dei codici ATECO autorizzati, che sono inserite nella filiera di aziende di pubbliche utilità, servizi essenziali, o di aziende autorizzate, o che dispongono di impianti a ciclo continuo che non si possono fermare, o delle aziende della difesa o dell’aerospazio o funzionali a fronteggiare l’emergenza possono continuare ad operare previa comunicazione al prefetto della provincia ove ha sede l’attività. Le comunicazioni già inviate rimangono valide. E’ possibile inviare comunicazioni di integrazione. Il prefetto ha la facoltà di sospendere l’attività.
2. Obbligo di applicazione del protocollo del 14/3/2020 e procedure sicurezza per le attività aperte
Viene ribadito l’obbligo da parte di tutte le attività non sospese di applicare integralmente il protocollo tra le parti sociali del 14 Marzo 2020. Ricordiamo che per assolvere a quanto stabilito dal protocollo del 14/3/2020 è necessario istituire un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
E’ inoltre opportuno redigere, applicare e poter dimostrare a terzi (tra cui gli organi di vigilanza) una procedura per la gestione di tutti i punti del protocollo.
A questo proposito ricordiamo che l’Inail con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ha previsto il riconoscimento della malattia professionale anche per i casi di contagio da COVID-19 avvenuti in ambienti diversi da quelli sanitari, previa indagine relativa agli aspetti che possono aver causato la malattia.
Una corretta gestione delle procedura di sicurezza e la presenza di tutte le registrazioni e documenti può essere utile per dimostrare di aver correttamente assolto a tutti gli adempimenti dell’autorità in materia, anche evitare la responsabilità dell’azienda.
Lisa Servizi ha redatto molte procedure per medie e grandi aziende e ha deciso, stante la criticità del periodo, di rendere scaricabile gratuitamente un modello di procedura modificabile e altra documentazione dal nostro sito Lisa Servizi sezione Documentazione/modulistica sicurezza coronavirus gestione covid-19.
Lisa Servizi è disponibile inoltre a implementare la procedura per le attività che ne fossero sprovviste e ad effettuare attività di audit per verificare se il protocollo è correttamente implementato.
Scarica il testo del DPCM 10/4/2020
Scarica la circolare 13/2020 dell’Inail