Pubblicato il 09 Gennaio 2014

Ve li ricordate i Datori di Lavoro che hanno assunto l’incarico di RSPP nel 1996?
Sono quelli che il 30 e 31/12/1996 sotto consiglio del loro commercialista o associazione di categoria hanno inviato allo Spisal l’atto di nomina con cui sono diventati Rspp.
All’epoca non era necessario fare corsi per diventare Rspp e quindi hanno assunto l’incarico senza aver fatto alcuna formazione.
Ora dopo 17 anni hanno maturato ben 17 anni di anzianità e sono abilitati a tutto (anche a fare i formatori per gli altri RSPP!) non avendo loro mai visto un’aula come allievi.
Ma l’esonero, iniziato con l’art 95 del D.lgs 626/1994 sta per terminare e anche loro devono effettuare i corsi di aggiornamento previsti dall’accordo sulla formazione dei Datori di Lavoro RSPP del 21/12/2011.
Tale accordo prevede infatti che i datori di lavoro RSPP e che erano esonerati dai corsi di formazione ai sensi art 95 D.lgs 626 (erano i corsi da 16 ore normati dal Decreto del Ministero del Lavoro del 16/1/1996), siano tenuti ad aggiornarsi con le modalità indicate nel punto 7 del’Accordo sulla formazione dei datori di lavoro RSPP.
Le modalità di aggiornamento prevedono la frequenza ai corsi di aggiornamento della durata di 6 ore per le azeinde a basso rischio, di 10 ore per le aziende a medio rischio e di 14 ore per le aziende ad alto rischio.
La periodicità per l’aggiornamento dei datori di lavoro RSPP in generale è di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Accordo stesso avvenuta l’11/1/2012 ma per gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 626/1994, però il primo termine entro il quale completare l'aggiornamento è stato individuato in due anni.
Pertanto devono completare il loro aggiornamento entro il prossimo 10/1/2014.