Pubblicato il 11 Dicembre 2019

modifica di una macchina aziendale

Cosa fare a seguito di una modifica di una macchina aziendale

Per il datore di lavoro di un’azienda si possono presentare molteplici situazioni che comportano la necessità di modificare una macchina per renderla più compatibile alle esigenze lavorative. 

La macchina potrebbe essere vecchia (pre CE) oppure nuova (CE); ne è stato smarrito il manuale d’uso e di manutenzione (MUM); il costruttore della macchina non esiste più o non vuole fare il lavoro, o ancora vuole assolutamente ricertificare la macchina, ecc… 

Cosa bisogna fare?

Prima di tutto è essenziale non perdere di vista il vero obiettivo della legge: a valle di qualsiasi modifica la macchina deve essere sicura o, ancor meglio, deve essere più sicura di prima.

Ricordiamoci che il vero scopo delle modifiche su una particolare macchina non è predisporre ed archiviare carta su carta (fascicolo tecnico, dichiarazione di conformità, manuale uso e manutenzione, perizia giurata, relazione tecnica per la rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dall’allegato V, altro), ma fare in modo che chiunque vada ad utilizzare quella macchina non sia mai esposto ad alcun rischio che possa comprometterne sicurezza e salute.

Estremizzando, come datore di lavoro di quell’azienda che modifica una macchina, mi potrei disinteressare di tutta la carta (e della consulenza) se fossi in grado di garantire in maniera assoluta che la “nuova” macchina (modificata) non creerà mai alcun danno al mio operatore.

Le differenze tra modifica sostanziale e non sostanziale di una macchina

È assolutamente essenziale capire subito se la modifica che voglio apportare ad una macchina è una modifica sostanziale o non sostanziale. 

Nel primo caso si tratta di cambiare la macchina stessa. Questo vuol dire che, a seguito della modifica sostanziale, la macchina vecchia non esisterà più ed io diventerò il costruttore della nuova macchina (assumendomi tutte le responsabilità del ruolo). 

Per contro una modifica non sostanziale non cambia la macchina ed il costruttore e le relative responsabilità rimangono pertanto invariate. 

La domanda chiave che il datore di lavoro in ogni caso si deve porre è: a seguito della modifica attuata, i pericoli ai quali sono esposti tutti i miei operatori sono rimasti invariati, li ho peggiorati, o addirittura ne ho creati di nuovi? 

Il costruttore della macchina progetta e costruisce la stessa a seguito di un’analisi dei rischi che, oggi, segue la direttiva macchine: i requisiti essenziali di sicurezza cui la macchina deve rispondere, in maniera inderogabile, sono individuati nell’allegato I del D.Lgs. 17/2010.

In via estremamente semplificata, devo ragionare sulla seguente lista di controllo:

Scheda di controllo rischi

 

Nel caso in cui, a seguito della modifica di una macchina, sia certo che quest'ultima non peggiora le sue “prestazioni” in merito alla sicurezza ed alla salute dell’operatore ma, anzi, le migliora (es. adeguamento dei ripari fissi o mobili), allora non sto facendo alcuna modifica sostanziale.

modifica di una macchina aziendale

Cosa devo fare come costruttore di una nuova macchina

La cosa più importante è garantire che su quella nuova macchina tutti coloro che andranno ad operare non siano esposti a rischi che possano causare infortuni (e malattie professionali). 

Per attuare questa garanzia il legislatore ha messo a disposizione del costruttore il D.Lgs. 17/2010 (attuazione della direttiva macchine) che dovrà essere quindi applicato in toto:

  • fascicolo tecnico (analisi puntuale dei RESS);
  • marcatura CE;
  • dichiarazione di conformità CE;
  • manuale uso e manutenzione (dettagliato);
  • (eventuali) istruzioni operative;
  • (eventuali) aggiornamenti documenti di valutazione dei rischi.

Cosa devo fare se la modifica di una macchina non è sostanziale

Anche se la modifica non è sostanziale, devo comunque garantire che sulla macchina tutti coloro che andranno ad operare non siano esposti a rischi che possano causare infortuni (e malattie professionali). 

Per questo è consigliabile predisporre una breve relazione tecnica in cui si vada a dimostrare che la modifica fatta è una modifica non sostanziale, che non comporta alcun peggioramento in relazione a tutti i rischi. 

Dovrò dunque predisporre:

  • (eventuali) istruzioni operative;
  • (eventuali) aggiornamenti documenti di valutazione dei rischi.

Per maggiori informazioni e per una consulenza dedicata alla sicurezza del vostro macchinario, vi invitiamo a contattarci.

 

Autore: Ing. Emanuele Livieri

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