Valutazione Campi Elettromagnetici
Valutazione del rischio elettrico, magnetico, elettromagnetico
| SCADENZA: Il 30 aprile 2012 entra in vigore l'obbligo di valutare il rischio da campi elettromagnetici Scarica, compila e inviaci il MODULO RACCOLTA DATI |
GENERALITA'
Recentemente è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la direttiva 2004/40/CE, inerente le misure minime per la salute e sicurezza in relazione all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici, quale diciottesima direttiva particolare ai sensi della direttiva quadro sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (391/89/EEC).
La direttiva 2004/40/CE è stata recepita in Italia prima con il D.lgs 257/08 e sucessivamente con il testo unico Sicurezza D.lgs 81/08 tit VIII capo IV.
La direttiva comunitaria 2004/40/CE
Nel 1993 la Commissione Europea aveva presentato una prima proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulla sicurezza dei lavoratori nei confronti dell’esposizione ad agenti fisici, che considerava rumore, vibrazioni, e radiazioni a frequenze non ottiche (campi elettromagnetici 0-300 GHz) e ottiche (infrarosso, visibile, e UV). Sucessivamente i vari rischi sono stati spittati in più direttive : vibrazioni (2002/44/CE), rumore (2003/10/CE), e per ultima campi elettromagnetici :2004/40/CE.
La direttiva 2004/40/CE ha come scopo la protezione dai soli effetti considerati accertati. Nel preambolo è esplicito il riconoscimento dell’assenza di evidenze tali da ritenere scientificamente provati possibili effetti a lungo termine, compreso il cancro. Il riferimento tecnico-scientifico per la definizione dei limiti di esposizione sono le linee guida dell’International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)
DLGS 81/08 TITOLO VIII CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
Il Dlgs 81/08, titolo VIII capo IV, esplica in maniera chiara gli obblighi del Datore di lavoro relativamente alla Valutazione del rischio campi elettromagnetici . Secondo tale riferimento legislativo, Il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata, qualora risulti che siano superati i valori di azione, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati con particolare attenzione ai seguenti elementi:
- il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;
- i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208 Dlgs 81/2008
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
- qualsiasi effetto indiretto quale:
- interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
- rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici;
- innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
- incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
- attrezzature di lavoro alternative per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi lettromagnetici.
Nel caso in cui l’esposizione dei lavoratori sia maggiore dei valori limite di esposizione si deve provvedere immediatamente affinché non si verifichi un altro superamento. Questo intervento consiste nell’individuare le cause del problema ed adottare un piano di misure di prevenzione e protezione atte a ridurre l’esposizione. All’attuazione del piano delle misure di prevenzione e protezione, fa seguito una nuova valutazione dei rischi per constatarne l’efficacia.
TERMINOLOGIA
Campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore 0 pari a 300 GHz;
Radiazione elettromagnetica: propagazione nello spazio dell'energia (energia elettromagnetica) associata ai campi elettrici e magnetici, variabili nel tempo, generati da cariche e correnti oscillanti, strettamente intercorrelati fra di loro.
DLGS 81/2008 titolo VIII capo IV
Art. 206.
Campo di applicazione
- Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall’articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da correnti di contatto.
- Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.
Art. 207.
Definizioni
- Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per:
- campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
- valori limite di esposizione: limiti all’esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti;
- valori di azione: l’entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B), corrente indotta attraverso gli arti (IL) e densità di potenza (S), che determina l’obbligo di adottare una o più dellemisure specificate nel presente capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.
Art. 208.
Valori limite di esposizione e valori d’azione
- I valori limite di esposizione sono riportati nell’allegato XXXVI, lettera A, tabella 1.
- I valori di azione sono riportati nell’allegato XXXVI, lettera B, tabella 2.91
Art. 209.
Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
- Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.
- A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformità al comma 1, qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui all’articolo 208, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.
- La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, purché si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
- Nell’ambito della valutazione del rischio di cui all’articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
- il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell’esposizione;
- i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 208;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
- qualsiasi effetto indiretto quale:
- interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
- rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
- innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
- incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
- l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
- sorgenti multiple di esposizione;
- esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
- Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 28 precisa le misure adottate, previste dall’articolo 210.
Art. 210.
Misure di prevenzione e protezione
- A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all’articolo 208 sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell’articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:
- di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
- della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto 92 del lavoro da svolgere;
- delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
- degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
- della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.
- I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla valutazione effettuata a norma dell’articolo 209, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse é limitato laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.
- In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
- A norma dell’articolo 209, comma 4, lettera c), il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio.
Art. 211.
Sorveglianza sanitaria
- La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all’articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente.
- Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 182, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali é stata rilevata un’esposizione superiore ai valori di azione di cui all’articolo 208, comma 2 a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza.
Art. 212.
Linee guida
- Il Ministero della salute, avvalendosi degli organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabora le linee guida per l’applicazione del presente capo nello specifico settore dell’utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di risonanza magnetica.
Negli ultimi anni nel settore industriale c’è stata una progressiva diffusione di apparecchi funzionanti ad energia elettrica, conseguentemente vi è stato un aumento di emissioni di campi elettricomagnetici a bassa e alta frequenza e, quindi, la necessità di stabilire gli eventuali effetti sul corpo umano, aspetto ancora poco noto, in modo da attuare azioni di protezione dall'inquinamento elettromagnetico.
In base al Decreto Legislativo n. 81/2008 Capo IV Titolo VIII, attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (elettrosmog), il datore di lavoro è tenuto ad includere all’interno della valutazione dei rischi anche quella derivante dall’esposizione a campi elettromagnetici.
Il datore di lavoro è tenuto a valutare e a dimostrare che i limiti di esposizione non vengono superati, qualora ciò non si verificasse deve elaborare ed applicare misure tecniche ed organizzative volte a ridurre e a prevenire i rischi connessi in quanto comunque “in nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori di elettrosmog superiori ai valori limite di esposizione”. La norma mira a proteggere i lavoratori dagli effetti nocivi delle emissioni di campi elettromagnetici.
Servizio di misurazione dell'elettrosmog nei luoghi di lavoro
Le classi di lavoratori a rischio sono evidenziabili ovunque siano presenti fonti di emissione elettromagnetica e si può distinguere in rischio generico per tutti i lavoratori che utilizzano qualsiasi elettrodomestico che funziona a corrente elettrica o lavorano d'avanti a videoterminali o in luoghi di lavoro situati in prossimità di antenne radiobase o elettrodotti. Si ha invece un rischio specifico per quei lavoratori che utilizzano giornalmente fonti di emissioni di campi elettromagnetici e particolarmente:
- Ambienti di lavoro in aree adiacenti a cabine elettriche di trasformazione MT/BT
- Forni a induzione industriali per la fusione dei metalli
- Trasformatori MT/BT
- Quadri elettrici
- Dispositivi elettrici di potenza (saldatrici elettriche, motori elettrici, compressori)
- Ambienti di lavoro in aree adiacenti a linee BT di potenza
- Apparecchiature industriali in genere
- Sistemi per saldatura dielettrica e trattamenti termici ad induzione elettromagnetica
- Apparati elettromedicali per diatermia, risonanza magnetica, chirurgia (con esposizione di pazienti, personale)
- Apparecchiature per la disinfestazione delle granaglie e l'essiccazione
- Sistemi di broadcasting
- Impiantistica della telefonia cellulare
- Apparecchiature Wafers (microcip di memoria RF)
- Impiantistica radar (es. torri di controllo)
Il nostro servizio di misurazione e valutazione del rischio campi elettromagnetici nell'ambito del luogo di lavoro si basa sulla valutazione specifica del rischio esposizione a campi elettromagnetici e prevede la redazione di un documento sulla valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs 81/08 tit VIII capo IV (ex D.Lgs 257/07), e si basa su alcune fasi e procedure:
La strumentazione di analisi del rischio campi elettromagnetici prevede:
Gli interventi descritti ai punti precedenti verranno effettuati avvalendosi di personale qualificato. Le misure strumentali sono effettuate secondo le modalità previste dalle norme CEI 211-6 e 211-7 per la valutazione dell’ esposizione umana a campi elettromagnetici da 5-300 GHz.
La strumentazione utilizzata rispecchia le caratteristiche tecniche richieste dalla normativa CEI: la catena di misura è composta da un misuratore di campi elettromagnetici conforme al DPCM dell’8 Luglio 2003 ed al decreto legge 381 del 10 settembre 1998 con sensore isotropico di campi elettrici, ad alta precisione e piattezza in frequenza e sensore isotropico di campi magnetici ed elettrici a bassa frequenza. Lo strumento è in grado di misurare le singole componenti sui tre assi, calcolare la media aritmetica e spaziale.
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