rischio spazi confinati e ambienti sospetti inquinamento

rischio spazi confinati e ambienti sospetti inquinamento

Pubblicazione articolo di LISA Servizi
su ambiente & sicurezza - febbraio 2012

"Sugli spazi confinati una metodologia efficace per la valutazione del rischio"



Gli spazi confinati sono ambienti abbastanza ampi da permettere ad una persona di entrarci per eseguire dei lavori, ma che non sono stati previsti perché ci si lavori all’interno e hanno aperture di accesso e uscita limitate, ristrette che determinano un elevato rischio di accesso e di uscita in caso di emergenza.

Gli ambienti sospetti di inquinamento  sono ad alto rischio quanto  non si può escludere la presenza di atmosfere pericolose per assenza di ossigeno o presenza di gas tossici e/o infiammabili, esplosivi ecc.

Sia gli spazi confinati che gli ambienti con sospetto di inquinamento sono sempre stati ad altissimo rischio e caratterizzati da infortuni mortali gravissimi, spesso multipli.

Alcuni esempi di spazi confinati o ambienti sospetti inquinamento:

• Serbatoi e recipienti

• Fogne e tombini

• Sotterranei (p.e. metropolitana)

• Cisterne su autocarri

• Cisterne interrate

• vasche di raccolta (acque piovane o altri reflui)

• Vasche di raccolta liquami

• Silos

• Stive di imbarcazioni

La presenza di atmosfere mortali non rilevabili dai nostri organi di senso, associata ad una carenza culturale o di formazione degli operatori,  è particolarmente a rischio e fa si che spesso vi sia una catena di morti, di cui dal secondo in poi, nel tentativo di soccorrere il primo senza i necessari mezzi di protezione e procedure corrette.

Negli spazi confinati il rischio è aggravato dalla particolare difficoltà di accesso da parte dei soccorritori attraverso boccaporti o passaggi non previsti per il soccorso.

Poiché molte lavorazioni svolte negli spazi confinati sono attività manutentive, spesso date in outsourcing a ditte appaltatrici, molti infortuni mortali sono accaduti a ditte che operano in appalto o sub appalto che non conoscono bene i luoghi ove si opera.


Citiamo ad esempio, senza alcuna pretesa di completezza gli eventi mortali:

-Truck center di Molfetta (Trani) in cui morirono 5 operai a causa delle esalazioni di acido solfidrico durante la pulizia di una cisterna.

-Centro Intermodale Adriatico (Marghera -Venezia) in cui morirono due operai all’interno di una stiva di una nave, a causa della mancata ventilazione delle stive ove a causa della fermentazione di prodotti naturali si erano creata anidride carbonica.

-Raffineria Saras presso Sarroch (Cagliari Sardegna) ove 3 operai sono morti durante la manutenzione ad una cisterna. Erano dipendenti di una società esterna e stavano pulendo un serbatoio dell'impianto di desolforazione.




Normativa relativa agli spazi Confinati


Il rischio connesso agli spazi confinati è noto da tempo a chi fa sicurezza.

A livello normativo Italiano erano già presenti degli articoli nel DPR 547/55.


ART.235

1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano

entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi

dipendenti dall’esercizio dell’impianto o dell’apparecchio, devono essere provvisti di aperture

di
accesso aventi dimensioni non inferiori a cm 30 per 40 o diametro non inferiore a cm 40.


ART.236

1. Prima di disporre l’entrata di lavoratori nei luoghi di cui all’art. 235, chi sopra intende ai lavori

deve assicurarsi che nell’interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e

deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.

2. Colui che sopra intende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l’indicazione del divieto di manovrarli.

3. I lavoratori che prestano la loro opera all’interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da

altro lavoratore, situato all’esterno presso l’apertura di accesso.

4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando

l’accesso al fondo dei luoghi predetti e` disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere

muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi

idonei a consentire la normale respirazione.


ART.237

1. Qualora nei luoghi di cui all’art. 235 non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori o

polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell’articolo precedente, si devono

adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Se necessario l’impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza.


ART.372

1. Le disposizioni e le precauzioni prescritte nell’art. 236 devono essere osservate, nella parte

applicabile, per l’accesso agli ambienti o luoghi, specie sotterranei, ai cunicoli, fogne, pozzi,

sottotetti, nei quali esista o sia da temersi la presenza di gas o vapori tossici o asfissianti.




Molto ricca è la
documentazione OSHA (Statunitense) relativa ai “confined spaces”

che a nostro avviso è di gran lunga la migliore tra quelle disponibili.


Nel testo unico sicurezza (D.lgs 81/08) è presente l’art. 66 che recita

Lavori in ambienti sospetti di inquinamento"

1. E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri,fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrita' fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosita' dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.

L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.”



Nel 2008 Ispesl ha prodotto
la linea guida operativa per accesso a spazi confinati.



Ultimo in ordine cronologico, e già previsto dal D.lgs 81/08 (testo unico sicurezza) è il DPR 177/2011  del 14/09/2011 dal titolo “Decreto per la qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati” in cui il legislatore Italiano, ha voluto elevare lo standard di sicurezza e la qualificazione delle imprese che operano in tali ambienti.



Il DPR 177/2011  ambienti sospetti di inquinamento o confinati


Il decreto DPR 177/2011 è il frutto della collaborazione tra Stato, Regioni e parti sociali nell’intento, da tutti condiviso, di predisporre misure innovative ed efficaci a contrasto degli infortuni che possono avvenire in ambienti confinati.

In particolare il decreto in oggetto definisce regole e procedure di qualificazione di qualsiasi soggetto, impresa o lavoratore autonomo, che svolga lavorazioni in “ambienti confinati”, dirette a impedire che in simili contesti possano operare soggetti non adeguatamente formati, addestrati o, comunque, perfettamente a conoscenza del rischio delle lavorazioni e di quelli propri degli ambienti nei quali si svolga l’attività lavorativa.

Tale decreto anticipa la  complessiva definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (tuttora in discussione nell’ambito della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro), comprensivo della c.d. “patente a punti” degli edili (di prossima elaborazione) – è stato recepito in un d.P.R., elaborato ai sensi degli articoli 6 e 121 e dell’allegato IV, punto 3, del D.Lgs. n. 81/2008.


Le misure previste dal DPR 177/2011 prevedono:


- imposizione alle imprese e ai lavoratori autonomi che operino negli ambienti confinati, in aggiunta agli obblighi già su di essi gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dell’obbligo di procedere a specifica, informazione, formazione e addestramento, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento, relativamente al rischio proprio degli “ambienti confinati” e alle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti debbono applicarsi, di tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro;


- imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai lavoratori autonomi dell’obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale (es.: maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc.), strumentazione e attrezzature (es.: rilevatori di gasi, respiratori, etc.) idonei a prevenire il rischio proprio delle attività lavorative in parola e di aver effettuato, sempre in relazione a tutto il personale impiegato, attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi;


- obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in ambienti confinati, assunta con contratto di tipo subordinato o con altri contratti (in questo secondo caso, necessariamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003) con la necessità che il preposto, che sovrintende sul gruppo di lavoro, abbia in ogni caso tale esperienza (in modo che alla formazione e addestramento il “capo-gruppo” affianchi l’esperienza matura in concreto);


- integrale rispetto degli obblighi in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e relativi alla parte economica e normativa della contrattazione di settore, compreso il versamento dell’eventuale contributo all’ente bilaterale di riferimento;


- applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell’impresa appaltatrice ma nei confronti di qualunque soggetto della “filiera”, incluse le eventuali imprese subappaltatici. Peraltro, il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell’impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.

Il DPR 177/2011  impone che quando i lavori siano svolti attraverso lo strumento dell’appalto, debba essere garantito che:


- prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori che verranno impiegati nelle attività (compreso, eventualmente, il datore di lavoro) siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi che possano essere presenti nell’area di lavoro (compresi quelli legati ai precedenti utilizzi). E’ previsto che tale attività debba essere svolta per un periodo sufficiente e adeguato allo scopo della medesima e, comunque, non inferiore ad un giorno;


- il datore di lavoro committente individui un proprio rappresentante, adeguatamente formato, addestrato ed edotto sul rischio dell’ambiente in cui debba svolgersi la funzione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, che vigili sulle attività che in tali contesti si realizzino;


- durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o “confinati” sia adottata ed efficacemente attuata una procedura spazi confinati specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo il rischio.


Il decreto in oggetto  impone un notevole innalzamento dei livelli di qualificazione – con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro – di qualunque operatore, impresa o lavoratore autonomo, che intenda svolgere attività in “ambienti confinati” specificando espressamente che: “il mancato rispetto delle previsioni (…) determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati”.

Scarica il decreto 177/2011



Servizi  forniti in ambito spazi confinati e ambienti con sospetto inquinamento


Le attività che Lisa servizi offre per il completo assolvimento della normativa relativa agli spazi confinati e ambienti con sospetto di inquinamento sono:

-specifica attività di auditing del rischio spazi confinati, anche a supporto di OdV 231, per verificare il puntuale rispetto di tutta la normativa di settore

-valutazione rischio spazi confinati e stesura documento valutazione rischio spazi confinati

-verifica idoneità attrezzature e DPI per le attività “spazi confinati”

-verifica idoneità gestione contratti appalto e sub appalto relativamente alla materia “spazi confinati”

-stesura procedura gestionale spazi confinati in ambito SGSL OHSAS 18001

-stesura procedura operativa e permessi di lavoro spazi confinati

-corso di formazione spazi confinati. Corso per preposti e addetti che vale anche per addestramento  con verifica apprendimento

Per informazioni e preventivi contatta : commerciale@lisaservizi.it


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