rischio spazi confinati e ambienti sospetti inquinamento
rischio spazi confinati e ambienti sospetti inquinamento
| Pubblicazione articolo di LISA Servizi su ambiente & sicurezza - febbraio 2012 "Sugli spazi confinati una metodologia efficace per la valutazione del rischio" |
Gli spazi confinati sono ambienti abbastanza ampi da permettere ad una persona di entrarci per eseguire dei lavori, ma che non sono stati previsti perché ci si lavori all’interno e hanno aperture di accesso e uscita limitate, ristrette che determinano un elevato rischio di accesso e di uscita in caso di emergenza.
Gli ambienti sospetti di inquinamento sono ad alto rischio quanto non si può escludere la presenza di atmosfere pericolose per assenza di ossigeno o presenza di gas tossici e/o infiammabili, esplosivi ecc.
Sia gli spazi confinati che gli ambienti con sospetto di inquinamento sono sempre stati ad altissimo rischio e caratterizzati da infortuni mortali gravissimi, spesso multipli.
Alcuni esempi di spazi confinati o ambienti sospetti inquinamento:
• Serbatoi e recipienti
• Fogne e tombini
• Sotterranei (p.e. metropolitana)
• Cisterne su autocarri
• Cisterne interrate
• vasche di raccolta (acque piovane o altri reflui)
• Vasche di raccolta liquami
• Silos
• Stive di imbarcazioni
La presenza di atmosfere mortali non rilevabili dai nostri organi di senso, associata ad una carenza culturale o di formazione degli operatori, è particolarmente a rischio e fa si che spesso vi sia una catena di morti, di cui dal secondo in poi, nel tentativo di soccorrere il primo senza i necessari mezzi di protezione e procedure corrette.
Negli spazi confinati il rischio è aggravato dalla particolare difficoltà di accesso da parte dei soccorritori attraverso boccaporti o passaggi non previsti per il soccorso.
Poiché molte lavorazioni svolte negli spazi confinati sono attività manutentive, spesso date in outsourcing a ditte appaltatrici, molti infortuni mortali sono accaduti a ditte che operano in appalto o sub appalto che non conoscono bene i luoghi ove si opera.
Citiamo ad esempio, senza alcuna pretesa di completezza gli eventi mortali:
-Truck center di Molfetta (Trani) in cui morirono 5 operai a causa delle esalazioni di acido solfidrico durante la pulizia di una cisterna.
-Centro Intermodale Adriatico (Marghera -Venezia) in cui morirono due operai all’interno di una stiva di una nave, a causa della mancata ventilazione delle stive ove a causa della fermentazione di prodotti naturali si erano creata anidride carbonica.
-Raffineria Saras presso Sarroch (Cagliari Sardegna) ove 3 operai sono morti durante la manutenzione ad una cisterna. Erano dipendenti di una società esterna e stavano pulendo un serbatoio dell'impianto di desolforazione.
Normativa relativa agli spazi Confinati
Il rischio connesso agli spazi confinati è noto da tempo a chi fa sicurezza.
A livello normativo Italiano erano già presenti degli articoli nel DPR 547/55.
ART.235
1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano
entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi
dipendenti dall’esercizio dell’impianto o dell’apparecchio, devono essere provvisti di aperture
di accesso aventi dimensioni non inferiori a cm 30 per 40 o diametro non inferiore a cm 40.
ART.236
1. Prima di disporre l’entrata di lavoratori nei luoghi di cui all’art. 235, chi sopra intende ai lavori
deve assicurarsi che nell’interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e
deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.
2. Colui che sopra intende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l’indicazione del divieto di manovrarli.
3. I lavoratori che prestano la loro opera all’interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da
altro lavoratore, situato all’esterno presso l’apertura di accesso.
4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando
l’accesso al fondo dei luoghi predetti e` disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere
muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi
idonei a consentire la normale respirazione.
ART.237
1. Qualora nei luoghi di cui all’art. 235 non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori o
polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell’articolo precedente, si devono
adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Se necessario l’impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza.
ART.372
1. Le disposizioni e le precauzioni prescritte nell’art. 236 devono essere osservate, nella parte
applicabile, per l’accesso agli ambienti o luoghi, specie sotterranei, ai cunicoli, fogne, pozzi,
sottotetti, nei quali esista o sia da temersi la presenza di gas o vapori tossici o asfissianti.
Molto ricca è la documentazione OSHA (Statunitense) relativa ai “confined spaces”
che a nostro avviso è di gran lunga la migliore tra quelle disponibili.
Nel testo unico sicurezza (D.lgs 81/08) è presente l’art. 66 che recita
“Lavori in ambienti sospetti di inquinamento"
1. E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri,fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrita' fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosita' dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.
L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.”
Nel 2008 Ispesl ha prodotto la linea guida operativa per accesso a spazi confinati.
Ultimo in ordine cronologico, e già previsto dal D.lgs 81/08 (testo unico sicurezza) è il DPR 177/2011 del 14/09/2011 dal titolo “Decreto per la qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati” in cui il legislatore Italiano, ha voluto elevare lo standard di sicurezza e la qualificazione delle imprese che operano in tali ambienti.
Il DPR 177/2011 ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Il decreto DPR 177/2011 è il frutto della collaborazione tra Stato, Regioni e parti sociali nell’intento, da tutti condiviso, di predisporre misure innovative ed efficaci a contrasto degli infortuni che possono avvenire in ambienti confinati.
In particolare il decreto in oggetto definisce regole e procedure di qualificazione di qualsiasi soggetto, impresa o lavoratore autonomo, che svolga lavorazioni in “ambienti confinati”, dirette a impedire che in simili contesti possano operare soggetti non adeguatamente formati, addestrati o, comunque, perfettamente a conoscenza del rischio delle lavorazioni e di quelli propri degli ambienti nei quali si svolga l’attività lavorativa.
Tale decreto anticipa la complessiva definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (tuttora in discussione nell’ambito della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro), comprensivo della c.d. “patente a punti” degli edili (di prossima elaborazione) – è stato recepito in un d.P.R., elaborato ai sensi degli articoli 6 e 121 e dell’allegato IV, punto 3, del D.Lgs. n. 81/2008.
Le misure previste dal DPR 177/2011 prevedono:
- imposizione alle imprese e ai lavoratori autonomi che operino negli ambienti confinati, in aggiunta agli obblighi già su di essi gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dell’obbligo di procedere a specifica, informazione, formazione e addestramento, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento, relativamente al rischio proprio degli “ambienti confinati” e alle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti debbono applicarsi, di tutto il personale impiegato, compreso il datore di lavoro;
- imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai lavoratori autonomi dell’obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale (es.: maschere protettive, imbracature di sicurezza, etc.), strumentazione e attrezzature (es.: rilevatori di gasi, respiratori, etc.) idonei a prevenire il rischio proprio delle attività lavorative in parola e di aver effettuato, sempre in relazione a tutto il personale impiegato, attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi;
- obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in ambienti confinati, assunta con contratto di tipo subordinato o con altri contratti (in questo secondo caso, necessariamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003) con la necessità che il preposto, che sovrintende sul gruppo di lavoro, abbia in ogni caso tale esperienza (in modo che alla formazione e addestramento il “capo-gruppo” affianchi l’esperienza matura in concreto);
- integrale rispetto degli obblighi in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e relativi alla parte economica e normativa della contrattazione di settore, compreso il versamento dell’eventuale contributo all’ente bilaterale di riferimento;
- applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell’impresa appaltatrice ma nei confronti di qualunque soggetto della “filiera”, incluse le eventuali imprese subappaltatici. Peraltro, il subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il possesso da parte dell’impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.
Il DPR 177/2011 impone che quando i lavori siano svolti attraverso lo strumento dell’appalto, debba essere garantito che:
- prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori che verranno impiegati nelle attività (compreso, eventualmente, il datore di lavoro) siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi che possano essere presenti nell’area di lavoro (compresi quelli legati ai precedenti utilizzi). E’ previsto che tale attività debba essere svolta per un periodo sufficiente e adeguato allo scopo della medesima e, comunque, non inferiore ad un giorno;
- il datore di lavoro committente individui un proprio rappresentante, adeguatamente formato, addestrato ed edotto sul rischio dell’ambiente in cui debba svolgersi la funzione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, che vigili sulle attività che in tali contesti si realizzino;
- durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o “confinati” sia adottata ed efficacemente attuata una procedura spazi confinati specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo il rischio.
Il decreto in oggetto impone un notevole innalzamento dei livelli di qualificazione – con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro – di qualunque operatore, impresa o lavoratore autonomo, che intenda svolgere attività in “ambienti confinati” specificando espressamente che: “il mancato rispetto delle previsioni (…) determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati”.
Servizi forniti in ambito spazi confinati e ambienti con sospetto inquinamento
Le attività che Lisa servizi offre per il completo assolvimento della normativa relativa agli spazi confinati e ambienti con sospetto di inquinamento sono:
-specifica attività di auditing del rischio spazi confinati, anche a supporto di OdV 231, per verificare il puntuale rispetto di tutta la normativa di settore
-valutazione rischio spazi confinati e stesura documento valutazione rischio spazi confinati
-verifica idoneità attrezzature e DPI per le attività “spazi confinati”
-verifica idoneità gestione contratti appalto e sub appalto relativamente alla materia “spazi confinati”
-stesura procedura gestionale spazi confinati in ambito SGSL OHSAS 18001
-stesura procedura operativa e permessi di lavoro spazi confinati
-corso di formazione spazi confinati. Corso per preposti e addetti che vale anche per addestramento con verifica apprendimento
Per informazioni e preventivi contatta : commerciale@lisaservizi.it
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