Speciale su "Decreto Correttivo" al Testo Unico

Speciale su "Decreto Correttivo" al Testo Unico

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il nuovo Testo unico Sicurezza, il cosiddetto correttivo.

Un primo obiettivo del provvedimento è quello di correggere i molti errori materiali e tecnici. Un secondo obiettivo è quello di superare le difficoltà operative, le criticità e le lacune evidenziate dai primi mesi di applicazione delle nuove regole. 

Novità: nei lavori in appalto, sono esclusi dal DUVRI, i lavori intellettuali, le mere forniture di merci e attrezzature e i lavori di breve durata (sotto i due giorni).  

- introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico in modo che in essi possano operare unicamente aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale sistema, in vista della sua estensione in altri ambiti, inizierà ad operare nel settore edile per mezzo della istituzione di una “patente”, strumento che utilizzerà un criterio certo e semplice (appunto, i “punti patente”) per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili,

- superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali (approccio per obiettivi e non solo per regole). Ad esempio, la data del documento potrà anche essere dimostrata dalla firma del medesimo da parte di tutti coloro che, assieme al datore di lavoro, sono coinvolti in materia di salute e sicurezza
- superamento di una cultura meramente sanzionatoria e repressiva prestando prevalente attenzione alla prevenzione che è fatta di: maggiore formazione; migliore informazione; effettività del coordinamento interistituzionale nella programmazione delle visite ispettive; uso mirato del potere di disposizione da parte degli organi di vigilanza, appositamente disciplinato nel corpus normativo. ;
- rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa, - diretta a colpire le imprese che sia siano rese responsabili di violazioni --– rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne legittimano la adozione che i casi nei quali la sospensione possa essere imposta. Ad esempio, viene chiarito che ove l’impresa occupi un solo lavoratore si applicano le sole sanzioni “ordinarie”, senza obbligo di chiusura;
- semplificazione degli aspetti burocratici della “gestione” della sicurezza (data del documento di valutazione del rischio, modalità per la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni etc.), si consideri la previsione della possibilità che il medico competente verifichi l’idoneità del lavoratore alla mansione prima della sua assunzione in modo da tutelarne ex ante la salute.
- definizione di un corpo normativo coerente anche con la realtà e le caratteristiche delle piccole e medie imprese;
- valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali quali strumenti di ausilio alle imprese e ai lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per l’innalzamento dei livelli di tutela negli ambienti di lavoro. Viene riservato agli organismi paritetici – purché muniti di struttura con competenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro – il compito di verificare l’adozione e l’efficace attuazione in azienda dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza rilasciando apposita asseverazione.
- miglioramento della efficacia dell’apparato sanzionatorio. La “prescrizione obbligatoria”, che permette di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda e un analogo istituto viene introdotto per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa, con la chiara finalità, di puntare al ripristino delle condizioni di legalità. Al contempo, si riserva la sanzione penale ai soli casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle unicamente formali (trasmissione di documentazione, notifiche, ecc.)

-complessiva rivisitazione dell’entità delle sanzioni. Viene mantenuto il solo arresto (e non anche l’ammenda) per l’omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante e nei cantieri,  in quanto condotta gravemente pericolosa per la salute dei lavoratori.
 
Fonte : ministero del lavoro

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